Art. 8 
 
                   Funzioni e compiti del Sindaco 
 
  1. Secondo le disposizioni previste dall'art. 15,  comma  3,  della
legge n. 225/1992 e successive modifiche, il Sindaco, quale autorita'
comunale  di  protezione  civile,   al   verificarsi   dell'emergenza
nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei  servizi
di  emergenza  che  insistono  sul  territorio  del  comune   ed   il
coordinamento  dei  servizi  di  soccorso  e   di   assistenza   alle
popolazioni colpite e  provvede  agli  interventi  necessari  dandone
immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed
al Presidente della Regione. 
  2. Il Sindaco, qualora la calamita' naturale o l'evento non possono
essere fronteggiati con i mezzi a  disposizione  del  comune,  chiede
l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto,  in  conformita'
alle disposizioni previste dall'art. 15,  comma  4,  della  legge  n.
225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione. 
  3.  Il  Sindaco,  quale  autorita'  di  protezione  civile,  ha  la
competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed  urgente
per emergenze di protezione civile nonche' la competenza  in  materia
di informazione  alla  popolazione  su  situazioni  di  pericolo  per
calamita' naturali di cui all'art. 12 della legge 3 agosto  1999,  n.
265 (Disposizioni in materia di autonomia e  ordinamento  degli  enti
locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.  142)  e  agli
articoli 50 e 54 del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e
successive modifiche. 
  4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni  di  cui
al presente articolo, quelle attribuite dall'art.  10,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni
recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  in
materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche.