Art. 8 Funzioni e compiti del Sindaco 1. Secondo le disposizioni previste dall'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, il Sindaco, quale autorita' comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione. 2. Il Sindaco, qualora la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformita' alle disposizioni previste dall'art. 15, comma 4, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione. 3. Il Sindaco, quale autorita' di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonche' la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali di cui all'art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche. 4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche.