Art. 8 
 
           Osservatorio regionale sulle pari opportunita' 
                      e la violenza sulle donne 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituito, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato
regionale competente in materia di pari opportunita',  l'Osservatorio
regionale sulle pari opportunita'  e  la  violenza  sulle  donne,  di
seguito denominato Osservatorio. 
  2 All'Osservatorio e' garantito  il  necessario  supporto  tecnico,
amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel
rispetto della normativa vigente. 
  3.  L'Osservatorio  e'  composto,  in  particolare,  dai   seguenti
soggetti: 
  a) assessore regionale competente in materia di pari  opportunita',
o suo delegato, con funzioni di presidente; 
  b) presidente della commissione consiliare regionale competente  in
materia di pari opportunita' o suo delegato; 
  c) tre  rappresentanti  delle  associazioni  operanti  nel  settore
presenti sul territorio regionale; 
  d) tre rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro; 
  e) tre rappresentanti delle organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello regionale; 
  f) consigliere di parita' regionale; 
  g) presidente  della  Consulta  femminile  regionale  per  le  pari
opportunita' di cui all'art. 73 dello Statuto. 
  4. La composizione dell'Osservatorio  puo'  essere  modificata  con
deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalita'
di  designazione,  revoca  e  sostituzione  dei  membri,  sentita  la
commissione consiliare competente. 
  5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque  anni  e
possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio e'  a
titolo gratuito. 
  6. Le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio e  il  programma
annuale delle attivita' sono disciplinate  con  apposito  regolamento
interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.