Art. 8 Governo partecipativo del servizio idrico integrato 1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalita' piu' idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto. 2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualita' del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresi', le modalita' di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.