Art. 8 
 
         Governo partecipativo del servizio idrico integrato 
 
  1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione  del
servizio idrico integrato, anche in attuazione dei  principi  di  cui
alla convenzione  di  Aarhus,  gli  enti  locali  adottano  forme  di
democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione
attiva alle decisioni  sugli  atti  fondamentali  di  pianificazione,
programmazione, gestione  e  controllo  ai  lavoratori  del  servizio
idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce,
attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le  modalita'  piu'
idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto. 
  2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali),
gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al  comma  1  devono
essere disciplinati negli statuti e regolamenti dei comuni. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale, previo parere obbligatorio  e  vincolante
della commissione consiliare  permanente  competente  in  materia  di
ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato,
al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli
standard minimi di qualita' del servizio idrico integrato.  La  Carta
regionale del servizio  idrico  integrato  disciplina,  altresi',  le
modalita' di vigilanza  sulla  corretta  applicazione  della  stessa,
definendo le eventuali sanzioni applicabili.