Art. 9 
 
           Fondo regionale di solidarieta' internazionale 
 
  1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile
a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire  alla  costituzione
di una fiscalita' generale universale che lo garantisca, e' istituito
il Fondo regionale di  solidarieta'  internazionale  da  destinare  a
progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso  forme
di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunita'  locali  dei
paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione  di
qualsivoglia profitto o interesse privatistico. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Regione  emana  un  apposito  regolamento   per
disciplinare le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 1.