Art. 9 Fondo regionale di solidarieta' internazionale 1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalita' generale universale che lo garantisca, e' istituito il Fondo regionale di solidarieta' internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunita' locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento per disciplinare le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 1.