Art. 2 
 
                         Infortuni domestici 
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  per  infortuni  domestici  si
intendono quegli eventi di carattere accidentale  che  si  verificano
nell'ambito domestico cosi' come definito dall'art. 6 della legge  n.
493/1999 che compromettono temporaneamente o definitivamente lo stato
di salute delle persone.