Art. 3 
 
                             Interventi 
 
  1. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,  la
Regione promuove, nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legge  n.
493/1999 e successive  modifiche,  avvalendosi  delle  strutture  dei
dipartimenti per la prevenzione di ogni ASL, in collaborazione con  i
servizi  territoriali,  materno-infantile  e  di  medicina  di  base,
nonche' con il concorso  di  altri  enti  pubblici  e  privati  e  di
associazioni senza fini di lucro, i seguenti interventi: 
    a) campagne informative e  di  educazione  alla  salute  ed  alla
cultura della sicurezza domestica, in  particolare  in  favore  delle
famiglie, degli amministratori e portieri di  condominio,  presso  le
scuole, le universita', i consultori, i centri per anziani, i  centri
sportivi e ricreativi, le parrocchie e altri centri  di  aggregazione
sociale; 
    b) percorsi formativi per  i  soggetti  che  lavorano  in  ambito
domestico diretti alla tutela della sicurezza e alla prevenzione  del
rischio d'incidenti negli ambienti domestici; 
    c) monitoraggio, valutazione e prevenzione  delle  situazioni  di
rischio per la salute, la sicurezza  e  la  qualita'  della  vita  in
ambito domestico; 
    d) sostegno allo studio e alla ricerca diretti  al  miglioramento
della salute, della sicurezza e della qualita' della vita  in  ambito
domestico. 
  2. Ai fini della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento
degli interventi di cui al comma 1, nel piano sanitario regionale  e'
inserito il progetto obiettivo «Promozione della sicurezza domestica»
che  stabilisce  i  relativi  obiettivi,  risorse  e   modalita'   di
attuazione. 
  3. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del
piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario  della   Regione,   gli
interventi previsti dalla presente legge sono  realizzati  in  quanto
compatibili  con  gli  atti  adottati   dal   Commissario   ad   acta
nell'esercizio delle proprie attribuzioni.