Art. 3 Interventi 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione promuove, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 493/1999 e successive modifiche, avvalendosi delle strutture dei dipartimenti per la prevenzione di ogni ASL, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, nonche' con il concorso di altri enti pubblici e privati e di associazioni senza fini di lucro, i seguenti interventi: a) campagne informative e di educazione alla salute ed alla cultura della sicurezza domestica, in particolare in favore delle famiglie, degli amministratori e portieri di condominio, presso le scuole, le universita', i consultori, i centri per anziani, i centri sportivi e ricreativi, le parrocchie e altri centri di aggregazione sociale; b) percorsi formativi per i soggetti che lavorano in ambito domestico diretti alla tutela della sicurezza e alla prevenzione del rischio d'incidenti negli ambienti domestici; c) monitoraggio, valutazione e prevenzione delle situazioni di rischio per la salute, la sicurezza e la qualita' della vita in ambito domestico; d) sostegno allo studio e alla ricerca diretti al miglioramento della salute, della sicurezza e della qualita' della vita in ambito domestico. 2. Ai fini della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento degli interventi di cui al comma 1, nel piano sanitario regionale e' inserito il progetto obiettivo «Promozione della sicurezza domestica» che stabilisce i relativi obiettivi, risorse e modalita' di attuazione. 3. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal Commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.