Art. 5 
 
              Struttura organizzativa di coordinamento 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  nell'ambito  della  propria   autonomia
organizzativa, individua nell'area competente in materia di sicurezza
nei  luoghi  di  lavoro  la  struttura  per  il  coordinamento  degli
interventi previsti  dalla  presente  legge,  di  seguito  denominata
struttura regionale, senza  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale. 
  2. La  struttura  regionale  coopera  con  i  soggetti  competenti,
segnalando  tempestivamente  eventuali  situazioni  di  rischio   che
richiedano l'intervento degli stessi. 
  3. La commissione consiliare competente in materia svolge, ai sensi
dell'art. 33, commi 4 e 5 dello Statuto, funzioni  di  impulso  e  di
controllo delle attivita' della struttura regionale.