Art. 5 Struttura organizzativa di coordinamento 1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua nell'area competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro la struttura per il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge, di seguito denominata struttura regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. La struttura regionale coopera con i soggetti competenti, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di rischio che richiedano l'intervento degli stessi. 3. La commissione consiliare competente in materia svolge, ai sensi dell'art. 33, commi 4 e 5 dello Statuto, funzioni di impulso e di controllo delle attivita' della struttura regionale.