Art. 6 Formazione del personale 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce annualmente le azioni e il fabbisogno formativo del personale impiegato nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, tenendo conto delle competenze necessarie per lo svolgimento delle rispettive attivita' e delle professionalita' gia' in possesso del personale stesso. 2. Sulla base del fabbisogno formativo definito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale delibera lo svolgimento di appositi corsi di formazione e promozione, stabilendo: a) l'oggetto e la durata dei corsi; b) i requisiti necessari per la partecipazione ai corsi; c) i criteri di selezione dei candidati. 3. I corsi di cui al comma 2 possono essere gestiti dalla Regione ovvero affidati in gestione ad enti pubblici e privati accreditati ai sensi della normativa regionale vigente. 4. Rientrano negli interventi di cui al comma 2: a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro in ambito domestico, cosi' come definito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 493/1999; b) i progetti redatti dalle ASL, dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), relativi a percorsi formativi ed informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici; c) le campagne informative di prevenzione ed educazione alla salute promosse dalle stesse ASL, dall'INAIL e dagli enti locali; d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di situazioni di rischio per migliorare la sicurezza e la qualita' della vita in ambito domestico, con particolare riferimento alle categorie piu' esposte quali donne, anziani, bambini e disabili; e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado e dalle universita', in modo autonomo o in collaborazione con le ASL, per realizzare percorsi di educazione alla salute contro gli incidenti domestici; f) le azioni di formazione per la prevenzione proposte dalle associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori in ambito domestico, dalle associazioni di consumatori e dalle associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari, anche in concorso con le ASL, l'INAIL e gli enti locali; g) la ricerca, la sperimentazione e la progettazione di dispositivi e prodotti di largo consumo per la casa, di particolare valore innovativo per la sicurezza domestica; h) le iniziative di prevenzione e sicurezza negli ambiti domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.