Art. 6 
 
                      Formazione del personale 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, definisce annualmente le azioni e il fabbisogno formativo
del personale impiegato nella realizzazione degli interventi previsti
dalla presente legge, tenendo conto delle competenze  necessarie  per
lo svolgimento delle rispettive attivita'  e  delle  professionalita'
gia' in possesso del personale stesso. 
  2. Sulla base del fabbisogno formativo definito ai sensi del  comma
1, la Giunta regionale delibera lo svolgimento di appositi  corsi  di
formazione e promozione, stabilendo: 
    a) l'oggetto e la durata dei corsi; 
    b) i requisiti necessari per la partecipazione ai corsi; 
    c) i criteri di selezione dei candidati. 
  3. I corsi di cui al comma 2 possono essere gestiti  dalla  Regione
ovvero affidati in gestione ad enti pubblici e privati accreditati ai
sensi della normativa regionale vigente. 
  4. Rientrano negli interventi di cui al comma 2: 
    a) i percorsi formativi destinati ai soggetti che svolgono lavoro
in ambito domestico, cosi' come definito dall'art. 6, comma 2,  della
legge n. 493/1999; 
    b)  i  progetti  redatti  dalle  ASL,   dall'Istituto   nazionale
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),
relativi a percorsi formativi ed informativi per il  personale  degli
uffici tecnici degli enti locali, sulla progettazione e realizzazione
degli ambienti e degli impianti domestici; 
    c) le campagne informative  di  prevenzione  ed  educazione  alla
salute promosse dalle stesse ASL, dall'INAIL e dagli enti locali; 
    d) i progetti di studio, ricerca, monitoraggio di  situazioni  di
rischio per migliorare la sicurezza  e  la  qualita'  della  vita  in
ambito domestico, con particolare  riferimento  alle  categorie  piu'
esposte quali donne, anziani, bambini e disabili; 
    e) le iniziative, promosse dalle scuole di ogni ordine e grado  e
dalle universita', in modo autonomo o in collaborazione con  le  ASL,
per  realizzare  percorsi  di  educazione  alla  salute  contro   gli
incidenti domestici; 
    f) le azioni di formazione  per  la  prevenzione  proposte  dalle
associazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori  in
ambito  domestico,  dalle  associazioni  di   consumatori   e   dalle
associazioni ambientaliste, dalle associazioni femminili e familiari,
anche in concorso con le ASL, l'INAIL e gli enti locali; 
    g)  la  ricerca,  la  sperimentazione  e  la   progettazione   di
dispositivi e prodotti di largo consumo per la casa,  di  particolare
valore innovativo per la sicurezza domestica; 
    h)  le  iniziative  di  prevenzione  e  sicurezza  negli   ambiti
domestici proposte da associazioni e categorie imprenditoriali.