Art. 7 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta. La relazione deve contenere informazioni relativamente a: a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto all'art. 3 della presente legge; b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate; c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni di cui alla lettera a); d) le criticita' emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale; e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalita' della presente normativa.