Art. 7 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio
regionale una relazione  sull'attivita'  svolta.  La  relazione  deve
contenere informazioni relativamente a: 
    a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto
all'art. 3 della presente legge; 
    b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate; 
    c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni  di
cui alla lettera a); 
    d) le criticita' emerse nell'attuazione della presente disciplina
dal punto di vista organizzativo e funzionale; 
    e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel
perseguimento delle finalita' della presente normativa.