Art. 8 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede,  a  decorrere  dall'anno  2014,   mediante   l'istituzione,
nell'ambito del programma 07 «Ulteriori spese in  materia  sanitaria»
della missione  13  «Tutela  della  salute»,  di  un  apposito  fondo
denominato «Fondo per la  promozione  della  tutela  della  sicurezza
domestica»,  nel  quale  confluiscono  le  risorse   pari   ad   euro
200.000,00, iscritte nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
di cui al programma 03 «Altri fondi»  della  missione  20  «Fondi  di
riserva». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
    Roma, 23 aprile 2014 
 
                             ZINGARETTI