Art. 8 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria» della missione 13 «Tutela della salute», di un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della tutela della sicurezza domestica», nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 200.000,00, iscritte nell'ambito del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi di riserva». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 aprile 2014 ZINGARETTI