Allegato 
 
Regolamento  di  modifica  al  Regolamento  concernente   criteri   e
  modalita' per la concessione di incentivi per la  realizzazione  di
  progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15  della
  legge regionale 4 aprile  2013,  n.  4,  emanato  con  decreto  del
  Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. 
 
                               Art. 1. 
 
 
    Modifica all'art. 2 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 42/2014 e' apportata la seguente modifica: 
    dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    "f-bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo
non superiore a 25.000 euro.". 
 
                               Art. 2. 
 
 
   Modifiche all'art. 3 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. All'art. 3 del decreto del Presidente  della  Regione  42/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma  2  la  parola:  "comunitario"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dell'Unione europea"; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese  che  operano
nel settore della  produzione  primaria  di  prodotti  agricoli,  gli
incentivi di cui  al  comma  1  sono  concessi  in  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    3-ter. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013: 
    a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi  ad  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  ad  una
medesima "impresa unica", non puo' superare 15.000 euro nell'arco  di
tre esercizi finanziari; 
    b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi  da  uno
Stato membro alle imprese che operano nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli nell'arco di  tre  esercizi  finanziari
non puo' superare il  limite  nazionale  stabilito  nell'allegato  al
predetto regolamento (UE) n. 1408/2013. 
    3-quater. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi  1
e   2,   del   regolamento   (UE)   n.   1408/2013,   sono    esclusi
dall'applicazione del regolamento (UE)  n.  1408/2013  i  settori  di
attivita' diversi dalla  produzione  primaria  di  prodotti  agricoli
nonche' le tipologie di aiuto individuate all'art. 1, paragrafo 1, di
tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A bis.". 
    c) al comma 4 dopo le  parole:  "all'art.  2,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1407/2013" sono inserite le seguenti  "ovvero  di
cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  1408/2013"  e
dopo le parole: "a norma del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013"  sono
inserite le seguenti: "o del regolamento (UE) n. 1408/2013". 
 
                               Art. 3. 
 
 
    Modifica all'art. 6 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. All'art. 6 del decreto del Presidente  della  Regione  42/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata; 
    b) la lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: 
    "a) che rientrano nei casi di  esclusione  dall'applicazione  del
regolamento  (UE)  n.  1407/2013  ovvero  del  regolamento  (UE)   n.
1408/2013, elencati negli allegati A e A bis;" 
    c) dopo la lettera b) del comma 3 e' aggiunta la seguente: 
    "b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi  dell'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).". 
 
                               Art. 4. 
 
 
    Modifica all'art. 8 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto del  Presidente  della
Regione 42/2014 e' inserito il seguente: 
    "4 bis. Nel caso in cui il  beneficiario  sia  una  microimpresa,
sono ammissibili in deroga all'art. 9, comma 3, lettere h) e  j),  le
seguenti spese relative  ad  operazioni  di  microcredito  effettuate
dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione  dei
progetti di cui all'art. 7, comma 1: 
    a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento  di  garanzie,
in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta,  rilasciate
nell'interesse della microimpresa beneficiaria  da  banche,  istituti
assicurativi e confidi di  cui  all'art.  13  del  decreto  legge  30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito  in
legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326; 
    b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di
microcredito con riguardo agli interessi  passivi  e  alle  spese  di
istruttoria e di perizia.". 
 
                               Art. 5. 
 
 
   Modifiche all'art. 10 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. All'art. 10 del decreto del Presidente della  Regione  42/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a  copertura
delle spese relative al microcredito e' pari  a  1.000  euro  per  le
spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 4-bis
dell'art. 8 ed a 500 euro per le spese relative  al  microcredito  di
cui alla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 8.". 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3 bis. Le spese di cui all'art. 8, commi 4-bis  e  5,  non  sono
computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 3.". 
 
                               Art. 6. 
 
 
   Modifiche all'art. 11 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. All'art. 11 del decreto del Presidente della  Regione  42/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera f) del comma 9 e' sostituita dalla seguente: "f)  i
termini per la concessione dell'incentivo, per la realizzazione e  la
presentazione  della  rendicontazione  del  progetto,   nonche'   per
l'erogazione dell'incentivo;"; 
    b) alla lettera d) del comma 12 le parole: "aggregazioni in rete,
delle  quali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un  progetto   di
aggregazione in rete, del quale". 
 
                               Art. 7. 
 
 
   Modifica all'art. 12 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 42/2014 le  parole  "sulla  base  del  numero  delle  imprese
iscritte al  Registro  delle  imprese  presso  ciascuna  CCIAA"  sono
soppresse. 
 
                               Art. 8. 
 
 
   Modifica all'art. 13 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 42/2014 dopo le parole: "dell'art. 11, comma 2" sono aggiunte
le seguenti: ", riscontrato il  mantenimento  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6, commi 2 e 3". 
 
                               Art. 9. 
 
 
   Modifica all'art. 14 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente  della
Regione 42/2014 e' inserito il seguente: 
    "4 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale  di
cui all'art. 13, comma 2, con deliberazione  della  Giunta  regionale
possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini
di cui al comma 3, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano
disponibili,  e  di  cui  al  comma  4,  relativo   all'archiviazione
d'ufficio". 
 
                              Art. 10. 
 
 
   Modifica all'art. 19 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  42/2014  la  parola:  "conclusione"  e'   sostituita   dalle
seguenti: "presentazione della rendicontazione". 
 
                              Art. 11. 
 
 
   Modifica all'art. 21 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 
 
    1. Dopo il comma 7 dell'art. 21 del decreto del Presidente  della
Regione 42/2014 e' inserito il seguente: 
    "7-bis. Le spese di cui all'art. 8, comma 4-bis,  possono  essere
sostenute anche mediante modalita' di pagamento diverse da quelle  di
cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo  sostenimento  sia
comprovato con  idonea  documentazione  bancaria,  anche  diversa  da
quella di cui al comma 7.". 
 
                              Art. 12. 
 
 
            Sostituzione dell'allegato A al DPReg 42/2014 
 
    1. L'allegato A al decreto del Presidente della  Regione  42/2014
e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                              Art. 13. 
 
 
           Aggiunta dell'allegato A-bis) al DPReg 42/2014 
 
    1. Al decreto del Presidente della Regione  42/2014  e'  aggiunto
l'allegato A bis di cui all'allegato B al presente regolamento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
    (Omissis).