Allegato Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. Art. 1. Modifica all'art. 2 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 e' apportata la seguente modifica: dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.". Art. 2. Modifiche all'art. 3 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 la parola: "comunitario" e' sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 3-ter. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non puo' superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013. 3-quater. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attivita' diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonche' le tipologie di aiuto individuate all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A bis.". c) al comma 4 dopo le parole: "all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013" sono inserite le seguenti "ovvero di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013" e dopo le parole: "a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013" sono inserite le seguenti: "o del regolamento (UE) n. 1408/2013". Art. 3. Modifica all'art. 6 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata; b) la lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013, elencati negli allegati A e A bis;" c) dopo la lettera b) del comma 3 e' aggiunta la seguente: "b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).". Art. 4. Modifica all'art. 8 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 e' inserito il seguente: "4 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili in deroga all'art. 9, comma 3, lettere h) e j), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione dei progetti di cui all'art. 7, comma 1: a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326; b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.". Art. 5. Modifiche all'art. 10 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito e' pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 4-bis dell'art. 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 4-bis dell'art. 8.". b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3 bis. Le spese di cui all'art. 8, commi 4-bis e 5, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 3.". Art. 6. Modifiche all'art. 11 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera f) del comma 9 e' sostituita dalla seguente: "f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonche' per l'erogazione dell'incentivo;"; b) alla lettera d) del comma 12 le parole: "aggregazioni in rete, delle quali" sono sostituite dalle seguenti: "un progetto di aggregazione in rete, del quale". Art. 7. Modifica all'art. 12 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 le parole "sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA" sono soppresse. Art. 8. Modifica all'art. 13 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. Al comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 dopo le parole: "dell'art. 11, comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, commi 2 e 3". Art. 9. Modifica all'art. 14 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 e' inserito il seguente: "4 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui all'art. 13, comma 2, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 3, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 4, relativo all'archiviazione d'ufficio". Art. 10. Modifica all'art. 19 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 la parola: "conclusione" e' sostituita dalle seguenti: "presentazione della rendicontazione". Art. 11. Modifica all'art. 21 del regolamento emanato con DPReg 42/2014 1. Dopo il comma 7 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione 42/2014 e' inserito il seguente: "7-bis. Le spese di cui all'art. 8, comma 4-bis, possono essere sostenute anche mediante modalita' di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.". Art. 12. Sostituzione dell'allegato A al DPReg 42/2014 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 42/2014 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 13. Aggiunta dell'allegato A-bis) al DPReg 42/2014 1. Al decreto del Presidente della Regione 42/2014 e' aggiunto l'allegato A bis di cui all'allegato B al presente regolamento. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).