Allegato Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti, modalita', e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43. Art. 1. Modifica all'art. 2 del DPReg 43/2014 1. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 43/2014) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.». Art. 2. Modifica all'art. 3 del DPReg 43/2014 1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga al comma 1, gli incentivi a copertura delle spese di cui all'art. 7, comma 2-bis, sono cumulabili con gli interventi attivati dai confidi in base ai commi 34 e 35 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a condizione che gli stessi non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa.». Art. 3. Modifiche all'art. 5 del DPReg 43/2014 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata; b) alla lettera a) del comma 3 le parole: «A e B» sono sostituite dalle seguenti: «A, B e B-bis»; c) dopo la lettera b) del comma 3 e' aggiunta la seguente: «b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).». Art. 4. Modifiche all'art. 7 del DPReg 43/2014 1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del punto 1.1 del numero 1 della lettera a) del comma 2 dopo la parola «vendita" sono inserite le seguenti: «di beni e di fornitura di servizi». b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga al comma 9, lettere g) ed i), le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1: a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326; b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.». Art. 5. Modifiche all'art. 8 del DPReg 43/2014 1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis Gli incentivi a copertura delle spese di cui all'art. 7, commi 2-bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.». b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 4-ter. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non puo' superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non puo' superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013. 4-quater. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attivita' diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonche' le tipologie di aiuto individuate all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato B-bis.». c) al comma 5 dopo le parole: «all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013» e dopo le parole: «a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) n. 1408/2013». d) al comma 6 le parole: «(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento all'art. 26 di detto regolamento comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento all'art. 18 di detto regolamento». e) al comma 7 le parole: «(CE) 800/2008" sono sostituite dalle seguenti: « (UE) n. 651/2014» e la parola: «comunitario» e' sostituita dalle parole: «dell'Unione europea». Art. 6. Modifica all'art. 9 del DPReg 43/2014 1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' inserito il seguente: «2-bis. Le spese di cui all'art. 7, commi 2-bis e 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.». Art. 7. Modifica all'art. 10 del DPReg 43/2014 1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' inserito il seguente: «1-bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito e' pari a: a) 2.500 euro per le spese di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'art. 7; b) 5.000 euro per le spese di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell'art. 7.». Art. 8. Modifica all'art. 12 del DPReg 43/2014 1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: «sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA» sono soppresse. Art. 9. Modifiche all'art. 14 del DPReg 43/2014 1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole: «presentazione della domanda,» sono aggiunte le seguenti: «riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 3,». b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio». Art. 10. Modifica all'art. 20 del DPReg 43/2014 1. Dopo il comma 7 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' inserito il seguente: «7-bis. Le spese di cui all'art. 7, comma 2-bis, possono essere sostenute anche mediante modalita' di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.». Art. 11. Modifica all'art. 30 del DPReg 43/2014 1. Al comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Regione 43/2014 le parole: «44, paragrafo 3, e dell'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite dalle seguenti: «58, paragrafo 4, e dell'art. 59 del regolamento (UE) 651/2014». Art. 12. Sostituzione dell'allegato A al DPReg 43/2014 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 13. Sostituzione dell'allegato B al DPReg 43/2014 1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. Art. 14. Aggiunta dell'allegato B bis) al DPReg 43/2014 1. Al decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' aggiunto l'allegato B bis di cui all'allegato C al presente regolamento. Art. 15. Sostituzione dell'allegato C al DPReg 43/2014 1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 43/2014 e' sostituito dall'allegato D al presente regolamento. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).