Allegato 
 
Regolamento  di  modifica  al  Regolamento   concernente   contenuti,
  modalita', e termini per la  concessione  degli  incentivi  per  il
  rafforzamento   ed   il   rilancio   della   competitivita'   delle
  microimprese e delle piccole e medie  imprese  del  Friuli  Venezia
  Giulia in attuazione dell'art. 10 della legge  regionale  4  aprile
  2013, n. 4, emanato con decreto del  Presidente  della  Regione  21
  marzo 2014, n. 43. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                Modifica all'art. 2 del DPReg 43/2014 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 43/2014) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) operazioni di microcredito: contratti di mutuo di importo
non superiore a 25.000 euro.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
                Modifica all'art. 3 del DPReg 43/2014 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Regione 43/2014 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. In deroga al comma 1, gli  incentivi  a  copertura  delle
spese di cui  all'art.  7,  comma  2-bis,  sono  cumulabili  con  gli
interventi attivati dai confidi in base ai commi 34 e 35 dell'art.  7
della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007),
a condizione che  gli  stessi  non  superino  l'importo  della  spesa
sostenuta effettivamente dall'impresa.». 
 
                               Art. 3. 
 
 
               Modifiche all'art. 5 del DPReg 43/2014 
 
    1. All'art. 5 del decreto del Presidente  della  Regione  43/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata; 
    b) alla lettera a) del comma 3 le parole: «A e B» sono sostituite
dalle seguenti: «A, B e B-bis»; 
    c) dopo la lettera b) del comma 3 e' aggiunta la seguente: 
    «b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi  dell'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).». 
 
                               Art. 4. 
 
 
               Modifiche all'art. 7 del DPReg 43/2014 
 
    1. All'art. 7 del decreto del Presidente  della  Regione  43/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) del punto 1.1 del numero 1  della  lettera  a)
del comma 2 dopo la parola «vendita" sono inserite le  seguenti:  «di
beni e di fornitura di servizi». 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2 bis. Nel caso in cui il  beneficiario  sia  una  microimpresa,
sono ammissibili, in deroga al comma 9, lettere g) ed i), le seguenti
spese  relative  ad  operazioni  di  microcredito  effettuate   dalla
microimpresa ai fini  del  finanziamento  della  realizzazione  delle
iniziative di cui all'art. 6, comma 1: 
    a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento  di  garanzie,
in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta,  rilasciate
nell'interesse della microimpresa beneficiaria  da  banche,  istituti
assicurativi e confidi di  cui  all'art.  13  del  decreto  legge  30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in
legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326; 
    b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di
microcredito con riguardo agli interessi  passivi  e  alle  spese  di
istruttoria e di perizia.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
               Modifiche all'art. 8 del DPReg 43/2014 
 
    1. All'art. 8 del decreto del Presidente  della  Regione  43/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis Gli incentivi a copertura delle spese di cui  all'art.  7,
commi 2-bis e 3 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n.
1407/2013.». 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese  che  operano
nel settore della  produzione  primaria  di  prodotti  agricoli,  gli
incentivi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono concessi in  applicazione
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del  18  dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  "de  minimis"  nel
settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    4-ter. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013: 
    a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi  ad  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  ad  una
medesima "impresa unica", non puo' superare 15.000 euro nell'arco  di
tre esercizi finanziari; 
    b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi  da  uno
Stato membro alle imprese che operano nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli nell'arco di  tre  esercizi  finanziari
non puo' superare il  limite  nazionale  stabilito  nell'allegato  al
predetto regolamento (UE) n. 1408/2013. 
    4-quater. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafi  2
e   3,   del   regolamento   (UE)   n.   1408/2013,   sono    esclusi
dall'applicazione del regolamento (UE)  n.  1408/2013  i  settori  di
attivita' diversi dalla  produzione  primaria  di  prodotti  agricoli
nonche' le tipologie di aiuto individuate all'art. 1, paragrafo 1, di
tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato B-bis.». 
    c) al comma 5 dopo le  parole:  «all'art.  2,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1407/2013» sono inserite le seguenti: «ovvero  di
cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  1408/2013»  e
dopo le parole: «a norma del  regolamento  (UE)  n.  1407/2013»  sono
inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) n. 1408/2013». 
    d) al comma 6 le parole: «(CE) n. 800/2008 della Commissione  del
6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008,
con  particolare  riferimento  all'art.  26  di   detto   regolamento
comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento
all'art. 18 di detto regolamento». 
    e) al comma 7 le parole: «(CE) 800/2008"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  (UE)  n.  651/2014»  e  la  parola:  «comunitario»   e'
sostituita dalle parole: «dell'Unione europea». 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Modifica all'art. 9 del DPReg 43/2014 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della
Regione 43/2014 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Le spese di cui all'art. 7, commi 2-bis  e  3,  non  sono
computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.». 
 
                               Art. 7. 
 
 
               Modifica all'art. 10 del DPReg 43/2014 
 
    1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  10  del  decreto  decreto  del
Presidente della Regione 43/2014 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a  copertura
delle spese relative al microcredito e' pari a: 
    a) 2.500 euro per le spese di cui alla lettera a) del comma 2-bis
dell'art. 7; 
    b) 5.000 euro per le spese di cui alla lettera b) del comma 2-bis
dell'art. 7.». 
 
                               Art. 8. 
 
 
               Modifica all'art. 12 del DPReg 43/2014 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 43/2014 le parole:  «sulla  base  del  numero  delle  imprese
iscritte al  Registro  delle  imprese  presso  ciascuna  CCIAA»  sono
soppresse. 
 
                               Art. 9. 
 
 
               Modifiche all'art. 14 del DPReg 43/2014 
 
    1. All'art. 14 del decreto del Presidente della  Regione  43/2014
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «presentazione della domanda,» sono
aggiunte le seguenti: 
    «riscontrato il mantenimento dei requisiti  di  cui  all'art.  5,
commi 2 e 3,». 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale  di
cui al comma 1, con  deliberazione  della  Giunta  regionale  possono
essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di  cui
al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse  che
si  rendano  disponibili,   e   di   cui   al   comma   3,   relativo
all'archiviazione d'ufficio». 
 
                              Art. 10. 
 
 
               Modifica all'art. 20 del DPReg 43/2014 
 
    1. Dopo il comma 7 dell'art. 20 del decreto del Presidente  della
Regione 43/2014 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Le spese di cui all'art. 7, comma 2-bis,  possono  essere
sostenute anche mediante modalita' di pagamento diverse da quelle  di
cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo  sostenimento  sia
comprovato con documentazione bancaria, anche diversa  da  quella  di
cui al comma 7.». 
 
                              Art. 11. 
 
 
               Modifica all'art. 30 del DPReg 43/2014 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  30  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 43/2014 le parole: «44,  paragrafo  3,  e  dell'art.  45  del
regolamento (CE) n. 800/2008» sono sostituite  dalle  seguenti:  «58,
paragrafo 4, e dell'art. 59 del regolamento (UE) 651/2014». 
 
                              Art. 12. 
 
 
            Sostituzione dell'allegato A al DPReg 43/2014 
 
    1. L'allegato A al decreto del Presidente della  Regione  43/2014
e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. 
 
                              Art. 13. 
 
 
            Sostituzione dell'allegato B al DPReg 43/2014 
 
    1. L'allegato B al decreto del Presidente della  Regione  43/2014
e' sostituito dall'allegato B al presente regolamento. 
 
                              Art. 14. 
 
 
           Aggiunta dell'allegato B bis) al DPReg 43/2014 
 
    1. Al decreto del Presidente della Regione  43/2014  e'  aggiunto
l'allegato B bis di cui all'allegato C al presente regolamento. 
 
                              Art. 15. 
 
 
            Sostituzione dell'allegato C al DPReg 43/2014 
 
    1. L'allegato C al decreto del Presidente della  Regione  43/2014
e' sostituito dall'allegato D al presente regolamento. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
    (Omissis).