Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 42 
                   della legge regionale n. 1/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n.  1/2009  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo  41,
comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto
privato  di  durata  non  superiore  al  mandato  dell'amministratore
proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione
del  nuovo  Presidente  della  Giunta  regionale,  nonche'   con   la
cessazione   a   qualunque   titolo   dello   stesso   amministratore
proponente.».