Art. 3 Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009 1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonche' con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente.».