Art. 5 Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 1/2009 1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente: «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c): a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione; b) e' rinnovabile; c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell'opposizione; d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti.». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 agosto 2014 ROSSI