Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 51 
                   della legge regionale n. 1/2009 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n.  1/2009  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo  50,
comma 2, lettere a) b) e c): 
  a) si costituisce con contratto di diritto privato  di  durata  non
superiore  alla  durata  in  carica  del  Presidente  del   Consiglio
regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del  Portavoce
dell'opposizione; 
  b) e' rinnovabile; 
  c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione  del  nuovo
Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di  presidenza,
del nuovo Portavoce dell'opposizione; 
  d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo  dei  rispettivi
soggetti proponenti.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 5 agosto 2014 
 
                                ROSSI