(Pubblicata nel Numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 29 settembre 2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, «Norme in materia di pubblico spettacolo» 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l'autorizzazione ai sensi del comma 1 e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita', presentata al comune competente.» 2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere f), g), h) e i): «f) un rappresentante della Questura; g) un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi; h) un rappresentante del settore della cultura giovanile; i) un rappresentante dell'associazione piu' rappresentativa a livello provinciale degli esercenti pubblici.» 3. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facolta' di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione puo' delegare a singoli componenti l'esercizio di determinate funzioni.»