(Pubblicata nel Numero straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale 
 della Regione Trentino-Alto Adige n. 38/I-II del 29 settembre 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Modifica della legge provinciale 
                    13 maggio 1992, n. 13, «Norme 
                 in materia di pubblico spettacolo» 
 
  1. Dopo il comma 2  dell'articolo  2  della  legge  provinciale  13
maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
    «2-bis. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti  e  che
si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, l'autorizzazione ai
sensi del comma 1 e' sostituita  dalla  segnalazione  certificata  di
inizio attivita', presentata al comune competente.» 
  2. Dopo la lettera e) del comma  2  dell'articolo  10  della  legge
provinciale 13 maggio 1992,  n.  13,  e  successive  modifiche,  sono
aggiunte le seguenti lettere f), g), h) e i): 
    «f) un rappresentante della Questura; 
    g) un rappresentante dei prestatori dei servizi per eventi; 
  h) un rappresentante del settore della cultura giovanile; 
  i)  un  rappresentante  dell'associazione  piu'  rappresentativa  a
livello provinciale degli esercenti pubblici.» 
  3. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge  provinciale  13  maggio
1992, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «5. Il sindaco e il comandante del corpo  dei  vigili  del  fuoco
territorialmente competenti partecipano  con  diritto  di  voto  alle
riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo
delegato ha la facolta'  di  essere  sentito  in  occasione  di  tali
riunioni e sopralluoghi.  La  Commissione  puo'  delegare  a  singoli
componenti l'esercizio di determinate funzioni.»