Art. 2 Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento della formazione professionale» 1. Il primo periodo del punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «formazione successiva al titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e della specializzazione.» 2. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2) formazione attraverso corsi annuali di preparazione all'esame di stato utile ai fini dell'accesso all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica per coloro che sono in possesso di un diploma professionale;» 3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e' inserito il seguente articolo: «Art. 6-bis (Validazione e certificazione delle competenze). - 1. In conformita' con gli indirizzi dell'Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze acquisite dalla persona lungo tutto l'arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali. 2. La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalita' dei servizi e dei processi di validazione e certificazione delle competenze. 3. Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilita', sono quelle riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7. 4. La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base della documentazione presentata e, eventualmente, di prove da sostenere da parte della persona interessata. 5. I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti al rilascio di documenti di validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 6. Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze e' prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi. 7. In conformita' agli indirizzi dell'Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le modalita' di istituzione, implementazione e aggiornamento. 8. La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali.»