Art. 2 
 
                  Modifica della legge provinciale 
                12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento 
                   della formazione professionale» 
 
  1. Il primo periodo del punto 1)  della  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992,  n.  40,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: «formazione successiva  al
titolo  di  studio  conclusivo  del  primo   ciclo   di   istruzione,
finalizzata  al  conseguimento  della  qualifica  professionale,  del
diploma professionale e della specializzazione.» 
  2. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo  2  della
legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito: 
    «2) formazione attraverso corsi annuali di preparazione all'esame
di stato  utile  ai  fini  dell'accesso  all'universita'  e  all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica per  coloro  che  sono  in
possesso di un diploma professionale;» 
  3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 12 novembre  1992,  n.
40, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 6-bis (Validazione e certificazione delle competenze). - 1.
In conformita' con gli indirizzi dell'Unione  europea  e  il  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia autonoma di  Bolzano
promuove  interventi  e  servizi  volti  alla  validazione   e   alla
certificazione delle competenze acquisite dalla persona  lungo  tutto
l'arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e
informali. 
  2. La Giunta provinciale  definisce  i  criteri,  i  termini  e  le
modalita' dei servizi e dei processi di validazione e  certificazione
delle competenze. 
  3. Le competenze validabili e certificabili,  intese  come  insieme
strutturato di conoscenze  e  abilita',  sono  quelle  riferite  alle
qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7. 
  4. La  valutazione  delle  competenze  da  validare  o  certificare
avviene sulla base della documentazione presentata e,  eventualmente,
di prove da sostenere da parte della persona interessata. 
  5.  I  servizi  per  la  validazione  e  la  certificazione   delle
competenze sono preposti al rilascio di documenti  di  validazione  o
certificazione, che sono atti pubblici  aventi  gli  elementi  minimi
fissati dalla Giunta provinciale nel  rispetto  dell'articolo  6  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 
  6.  Per  quanti  ricorrono  ai  servizi  per   la   validazione   o
certificazione delle competenze  e'  prevista  una  compartecipazione
finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi. 
  7. In conformita' agli indirizzi dell'Unione europea e  al  decreto
legislativo 16 gennaio  2013,  n.  13,  la  Provincia  istituisce  il
Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e  delle
qualificazioni professionali e ne definisce i criteri, i termini e le
modalita' di istituzione, implementazione e aggiornamento. 
  8.  La  Giunta  provinciale  provvede,  inoltre,  alla  progressiva
armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio  provinciale  e
al raccordo con le banche dati nazionali.»