Art. 4 
 
                  Modifica della legge provinciale 
                 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina 
            del procedimento amministrativo e del diritto 
               di accesso ai documenti amministrativi» 
 
  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' inserito il  seguente
comma: 
    «1-ter. Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per
la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di  cui  al  comma
1-bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle
prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri  per  la
gestione delle rispettive prestazioni.» 
  2. All'articolo 2-bis, comma 1, della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nell'ambito del diritto allo studio il  dichiarante,  invece,  fatta
salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, decade dalla parte
del beneficio ricevuto, conseguente  al  provvedimento  eventualmente
emanato sulla base della predetta violazione.» 
  3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2-bis, della  legge
provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
    «d) una richiesta di borsa di studio.» 
  4. Al comma  4  dell'articolo  2-bis  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: «5.164,00»  e'
sostituita dalla cifra: «500,00». 
  5. Ai commi 15 e 16 dell'articolo  6  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la cifra: «20.000,00» e'
sostituita dalla cifra: «40.000,00». 
  6. Dopo il comma 24 dell'articolo  6  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' aggiunto il  seguente
comma: 
    «25.  Per  le  strutture  organizzative  della  Provincia,  delle
aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti  di  istruzione
scolastica e, in generale, gli organismi di  diritto  pubblico  dalla
stessa  costituiti  e   comunque   denominati,   purche'   privi   di
personalita'  giuridica  privatistica,  nonche'  i  loro  consorzi  e
associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e  gli  istituti,
anche autonomi,  le  istituzioni,  le  societa'  e  in  generale  gli
organismi di diritto pubblico da questi costituiti  o  partecipati  e
comunque denominati,  nonche'  i  loro  consorzi  e  associazioni,  e
inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e  operanti
nel territorio provinciale trovano immediata applicazione  i  termini
previsti dalla direttiva 2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici,  che  abroga
la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  che  abroga  la  direttiva
2004/17/CE, per  la  ricezione  delle  offerte  e  delle  domande  di
partecipazione.» 
  7. Al capo IV della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e
successive modifiche, dopo l'articolo  23  e'  inserito  il  seguente
articolo: 
    «Art. 23-bis (Controlli sul possesso dei requisiti). - 1. Al fine
di semplificare e accelerare le procedure di scelta  del  contraente,
ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e contrastare il
contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici  possono  limitare  la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale  in
capo  all'aggiudicatario,  successivamente  alla  valutazione   delle
offerte. In tal caso la  partecipazione  alle  procedure  vale  quale
dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e
speciale come stabiliti dalla  normativa  nazionale,  specificati  ed
eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d'invito. 
  2.  Le  verifiche  di  cui  al   comma   1   sono   operate   dalle
amministrazioni   aggiudicatrici   attingendo    alle    informazioni
disponibili  presso  banche  dati  pertinenti  gestite  da  autorita'
pubbliche; di ogni ulteriore requisito l'aggiudicatario  presenta  la
documentazione richiesta. 
  3. Qualora le amministrazioni  aggiudicatrici  si  avvalgono  della
facolta' di cui al comma 1, non applicano alcuna verifica a campione. 
  4. Fermo restando che il possesso dei requisiti deve  sussistere  a
far  data  dalla  presentazione  dell'offerta,   le   amministrazioni
aggiudicatrici invitano, se necessario, l'aggiudicatario a completare
o  a  fornire,  entro  un  termine  non  superiore  a  dieci  giorni,
chiarimenti in  ordine  al  contenuto  dei  certificati  e  documenti
richiesti. Qualora la prova  non  e'  fornita  o  i  chiarimenti  non
confermano il possesso dei requisiti  richiesti,  le  amministrazioni
aggiudicatrici   escludono   il   suddetto   concorrente,   procedono
all'escussione della relativa cauzione e alla segnalazione del  fatto
all'Autorita'   competente.    Se    necessario,    l'amministrazione
aggiudicatrice procede alla  determinazione  della  nuova  soglia  di
anomalia   dell'offerta   e   alla   conseguente   eventuale    nuova
applicazione.» 
  8. Alla lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  30  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la parola: «quarto» e' sostituita
dalla parola: «secondo».