Art. 2 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente, di cui all'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 16/1992 come modificata dalla presente legge, e' designato dai rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di amministrazione delle universita' presenti sul territorio piemontese.