Art. 2 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. In sede  di  prima  applicazione,  nelle  more  dell'istituzione
dell'Assemblea regionale degli studenti per il  diritto  allo  studio
universitario, il rappresentante  degli  studenti  nel  Consiglio  di
amministrazione dell'Ente, di cui all'art. 19, comma  1,  lettera  c)
della legge regionale  n.  16/1992  come  modificata  dalla  presente
legge, e' designato dai  rappresentanti  degli  studenti  nei  Senati
accademici  e  nei  Consigli  di  amministrazione  delle  universita'
presenti sul territorio piemontese.