(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
               Adige n. 39/I-II del 30 settembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 agosto  1999,  n.  4  e
  successive modificazioni - Informatizzazione del libro fondiario) 
  1. All'art. 3  della  legge  regionale  14  agosto  1999,  n.  4  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-bis. Le domande di iscrizioni  nel  libro  fondiario,  corredate
della  relativa  documentazione,  possono   essere   presentate   con
procedure telematiche. Con decreto del Presidente della Regione  sono
fissate  le  specifiche  tecniche  relative  alle   informazioni   da
trasmettere   telematicamente,   le   modalita'   tecniche   per   la
trasmissione dei dati, l'orario di funzione del servizio telematico e
le  ipotesi  di  sospensione  dello  stesso,  la  definizione  e   la
regolamentazione   dell'irregolare   funzionamento    del    servizio
telematico, le modalita' di pagamento telematico e  le  modalita'  di
comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda. E' demandata a
ciascuna  Provincia  autonoma   la   fissazione   della   progressiva
attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti,
a particolari tipologie di atti e/o singoli comuni catastali.»; 
    b)  il  testo  tedesco  del  primo  periodo  del  comma  3  viene
sostituito come segue: 
  «Die in den Grundbuchseinlagen mit dem alleinigen Namen des  Vaters
oder generell mit unvollständigen oder falschen meldeamtlichen  Daten
oder Bezeichnungen vermerkten Angaben der Rechtsträger werden auf der
Grundlage der bei der Einreichung von Grundbuchsanträgen  vorgelegten
Unterlagen ergänzt bzw. richtiggestellt, sowie mit  der  Steuernummer
bzw. mit der Mehrwertsteuernummer - sofern diese fehlen - versehen.»; 
    c) dopo il primo periodo del comma 3 viene aggiunto  il  seguente
periodo: 
  «In caso di sola mancanza del numero di codice fiscale oppure della
partita IVA i dati dei soggetti possono essere integrati anche  sulla
base del numero di codice fiscale oppure della partita IVA  contenuto
nell'anagrafe tributaria ed ottenuto mediante le modalita' di accesso
disponibili.».