(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 30 settembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni - Informatizzazione del libro fondiario) 1. All'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le domande di iscrizioni nel libro fondiario, corredate della relativa documentazione, possono essere presentate con procedure telematiche. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, le modalita' tecniche per la trasmissione dei dati, l'orario di funzione del servizio telematico e le ipotesi di sospensione dello stesso, la definizione e la regolamentazione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico, le modalita' di pagamento telematico e le modalita' di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda. E' demandata a ciascuna Provincia autonoma la fissazione della progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a particolari tipologie di atti e/o singoli comuni catastali.»; b) il testo tedesco del primo periodo del comma 3 viene sostituito come segue: «Die in den Grundbuchseinlagen mit dem alleinigen Namen des Vaters oder generell mit unvollständigen oder falschen meldeamtlichen Daten oder Bezeichnungen vermerkten Angaben der Rechtsträger werden auf der Grundlage der bei der Einreichung von Grundbuchsanträgen vorgelegten Unterlagen ergänzt bzw. richtiggestellt, sowie mit der Steuernummer bzw. mit der Mehrwertsteuernummer - sofern diese fehlen - versehen.»; c) dopo il primo periodo del comma 3 viene aggiunto il seguente periodo: «In caso di sola mancanza del numero di codice fiscale oppure della partita IVA i dati dei soggetti possono essere integrati anche sulla base del numero di codice fiscale oppure della partita IVA contenuto nell'anagrafe tributaria ed ottenuto mediante le modalita' di accesso disponibili.».