Art. 3 Modifica del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 (Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige) 1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17, dopo le parole «Le domande di iscrizione tavolare vanno presentate» e' inserita la parola: «esclusivamente».