Art. 3 
Modifica del  comma  1  dell'articolo  14  della  legge  regionale  8
  novembre 1950, n.  17  (Legge  istitutiva  dell'Ufficio  del  Libro
  Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige) 
  1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 8 novembre  1950,
n. 17, dopo le  parole  «Le  domande  di  iscrizione  tavolare  vanno
presentate» e' inserita la parola: «esclusivamente».