Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione. 
    Trento, 26 settembre 2014 
 
                                ROSSI