(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, 
                «Norme per la tutela dell'apicoltura» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 9 della  legge  provinciale  29  giugno
1989, n. 1, e' cosi' sostituito: 
  «1. Al fine di garantire l'allevamento delle  api  in  purezza,  la
Giunta  provinciale,   su   proposta   del   direttore   dell'Ufficio
provinciale Zootecnia, puo' individuare zone protette idonee  a  tale
tipo di riproduzione delle api. Un'area puo' essere individuata  come
zona protetta solo se e' associata ad una stazione di fecondazione in
purezza.»