(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, «Norme per la tutela dell'apicoltura» 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, e' cosi' sostituito: «1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale Zootecnia, puo' individuare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api. Un'area puo' essere individuata come zona protetta solo se e' associata ad una stazione di fecondazione in purezza.»