Art. 11 
 
Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7,  «Disposizioni
  per  favorire  il  superamento  o  l'eliminazione  delle   barriere
  architettoniche» 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 6 della  legge  provinciale  21  maggio
2002, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Non sono soggette alle disposizioni  della  presente  legge  le
strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio  1995,
n. 12, e successive modifiche.»