Art. 11 Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, «Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche» 1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le strutture ricettive ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.»