Art. 12 
 
      Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, 
                       «Ordinamento forestale» 
 
  1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 13 della  legge  provinciale
21 ottobre 1996, n.  21,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Il piano e' parificato  a  tutti  gli  effetti  al
regolamento di esecuzione della presente legge.» 
  2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Chi intende tagliare il  legname  deve  comunicare  il  proprio
fabbisogno all'autorita' forestale. La relativa decisione sostituisce
qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla  legge  provinciale  25
luglio  1970,  n.  16,  e  successive  modifiche,  nonche'  da  altre
disposizioni vigenti in materia.» 
  3. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si  intende
il prelievo della ripresa decennale prevista nel  piano  di  gestione
ovvero nella scheda boschiva di cui all'articolo 13». 
  4. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «1. La sessione forestale e' pubblica ed e' tenuta in  ogni  comune
di  norma  una  volta  all'anno.  Nella  sessione  forestale  vengono
presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali  con
altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.» 
  5. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «2.  Le  attrezzature  acquistate  possono  essere  affidate  dalla
Ripartizione provinciale Foreste all'Unione provinciale dei corpi dei
vigili del  fuoco  volontari  dell'Alto  Adige.  In  tal  caso  dette
attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni  mobili  della
Provincia dalla data del verbale di consegna.» 
  6. La rubrica dell'articolo 29 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituita: «Bosco e selvaggina». 
  7. I commi 3 e  4  dell'articolo  29  della  legge  provinciale  21
ottobre 1996, n. 21, sono cosi' sostituiti: 
  «3. Con regolamento di  esecuzione  della  presente  legge  vengono
previste apposite misure  per  garantire  l'equilibrio  tra  bosco  e
ungulati. 
  4. Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace
alla sanzione amministrativa  pecuniaria  di  300  euro.  Qualora  il
trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde
il legale rappresentante della riserva di caccia  di  diritto  oppure
della riserva privata di caccia.» 
  8.  La  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  56  della  legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e' soppressa. 
  9. Il comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale  21  ottobre
1996, n. 21, e' cosi' sostituito: 
  «3. Con regolamento di  esecuzione  della  presente  legge  vengono
fissati il numero, la denominazione e le  competenze  delle  stazioni
forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria.»