Art. 13 
 
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7,  «Norme  in
  materia  di  utilizzazione  di  acque  pubbliche  e   di   impianti
  elettrici» 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30  settembre
2005, n.  7,  e  successive  modifiche,  la  parola:  «immediata»  e'
soppressa ed alla fine e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per  le
derivazioni a scopo idroelettrico  l'interruzione  della  derivazione
deve essere immediata senza eccezioni.» 
  2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30  settembre
2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: «riguardano» sono
inserite le parole: «la modifica dello scopo di utilizzo,».