Art. 13 Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici» 1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, la parola: «immediata» e' soppressa ed alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Per le derivazioni a scopo idroelettrico l'interruzione della derivazione deve essere immediata senza eccezioni.» 2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, dopo la parola: «riguardano» sono inserite le parole: «la modifica dello scopo di utilizzo,».