Art. 14 
 
Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7,  «Disposizioni
  in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione  della
  Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per  il
  triennio 2006-2008» 
 
  1. Prima dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis della
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e  successive  modifiche,  e'
inserito il seguente periodo:  «Una  parte  di  questo  canone  annuo
aggiuntivo  puo'  anche  essere  versato,  d'intesa  con   i   comuni
rivieraschi e il concessionario, direttamente ai comuni rivieraschi.» 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge provinciale  20
luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «1-bis. Per le grandi  concessioni  idroelettriche  riguardanti  le
centrali ad acqua fluente scadute entro il 31 dicembre 2010 e per  le
quali alla data suddetta si sia  conclusa  la  procedura  a  evidenza
pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario, ma utilizzate
da terzi, l'utilizzatore della centrale deve versare  alla  Provincia
e/o ai comuni rivieraschi un canone annuo aggiuntivo per progetti  di
compensazione ambientale nella misura di  44  euro  per  ogni  kW  di
potenza nominale media di concessione per il biennio  2014/2015.  Per
il triennio 2011/2013 resta fermo  l'obbligo  per  l'utilizzatore  di
versare un canone aggiuntivo per progetti di compensazione ambientale
nella misura pari a quanto offerto dal vincitore  in  sede  di  detta
procedura, nel limite massimo del 2 per cento dei  ricavi  realizzati
nello stesso periodo dalla centrale.»