Art. 15 Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, «Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile» 1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e' cosi' sostituito: «6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.»