Art. 15 
 
Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n.  9,  «Disposizioni
  in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile» 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 2  della  legge  provinciale  7  luglio
2010, n. 9, e' cosi' sostituito: 
  «6. I contributi di cui ai commi 1 e  2  non  sono  cumulabili  con
contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla  normativa
statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.»