Art. 16 
 
Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, «Disposizioni o
  interventi per la valorizzazione dei parchi naturali» 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 4  della  legge  provinciale  12  marzo
1981, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.»