Art. 16 Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, «Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali» 1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. Per la partecipazione alle sedute non sono liquidati compensi.»