Art. 17 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: 
    a) il  comma  3  dell'articolo  48  della  legge  provinciale  28
novembre 2001, n. 17; 
    b) il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre
1996, n. 21; 
    c) l'articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio  1987,  n.
14; 
    d) il comma 2 dell'articolo 35, l'articolo 44-ter  e  il  secondo
periodo del comma 3  dell'articolo  52  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13; 
    e) l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012,  n.  7,  e
successive modifiche.