Art. 17 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17; b) il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21; c) l'articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14; d) il comma 2 dell'articolo 35, l'articolo 44-ter e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13; e) l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive modifiche.