Art. 18 Disposizione finanziaria 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014. 2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 23 ottobre 2014 KOMPATSCHER