Art. 18 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,  la  presente  legge
non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014. 
  2.  La  spesa  a  carico  dei  successivi  esercizi  finanziari  e'
stabilita con legge finanziaria annuale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Bolzano, 23 ottobre 2014 
 
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