Art. 2 Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, «Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai» 1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 2-ter (Utilizzo dei prodotti fitosanitari). - 1. Per prevenire effetti negativi sulla proprieta' pubblica e privata nonche' danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente, particolari prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree. 3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata dalle competenti autorita' a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all'accertamento delle violazioni. Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco competente e spettano all'amministrazione comunale." 2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.»