Art. 2 
 
Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, «Misure per  la
  protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo  dei
  vivai» 
 
  1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art.  2-ter  (Utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari).  -  1.   Per
prevenire  effetti  negativi  sulla  proprieta'  pubblica  e  privata
nonche' danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana,
in  osservanza  della  normativa  comunitaria  e  nazionale  vigente,
particolari  prescrizioni  in  materia  di  utilizzo   dei   prodotti
fitosanitari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1  soggiace  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 5.000,00 euro per
colture erbacee e fino a 10.000 euro per colture arboree. 
  3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene esercitata  dalle
competenti autorita'  a  livello  statale,  provinciale  e  comunale.
Queste   provvedono    all'accertamento    delle    violazioni.    Le
corrispondenti sanzioni  amministrative  sono  irrogate  dal  sindaco
competente e spettano all'amministrazione comunale." 
  2. Il comma 3 dell'articolo 3  della  legge  provinciale  23  marzo
1981, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Chiunque violi il divieto di  cui  al  comma  1  soggiace  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.»