Art. 3 Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, «Legge sui masi chiusi» 1. L'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Art. 21 (Tentativo di conciliazione). - 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso costituisca parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di usucapione del diritto di proprieta' di un maso chiuso o parte di esso, e' tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. 2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la Giunta provinciale puo' incaricare un'altra persona idonea, invece del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione. 3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare d'ufficio esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura. 4. La comunicazione introduttiva del tentativo di conciliazione deve contenere l'oggetto della controversia. 5. Non e' necessario che le parti siano presenti personalmente, purche' siano rappresentate da persone a tal fine delegate. A tale scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla persona rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare. 6. L'esito della conciliazione e' formalizzato in un verbale di conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona incaricata di esperire il tentativo di conciliazione. 7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo il tentativo di conciliazione qui disciplinato viene esperito in luogo del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 8. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.» 2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile e' esperito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si applicano i commi da 2 a 8 dell'articolo 21 della presente legge.»