Art. 3 
 
         Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, 
                   n. 17, «Legge sui masi chiusi» 
 
  1. L'articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  "Art. 21 (Tentativo di conciliazione). - 1. Chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa al diritto vita natural  durante  a  un
adeguato mantenimento secondo le  condizioni  di  vita  locali  e  la
capacita' produttiva del maso chiuso, alla  successione  suppletoria,
all'integrazione  della  quota  riservata  ai  legittimari   o   alla
divisione ereditaria, nei casi in  cui  il  maso  chiuso  costituisca
parte dell'asse ereditario, oppure propone in giudizio una domanda di
usucapione del diritto di proprieta' di un maso  chiuso  o  parte  di
esso, e' tenuto a esperire il tentativo  di  conciliazione  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150,
presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. 
  2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura
la Giunta provinciale puo' incaricare un'altra persona idonea, invece
del  direttore/della  direttrice   della   Ripartizione   provinciale
Agricoltura, di esperire il tentativo di conciliazione. 
  3. Al tentativo  di  conciliazione  possono  partecipare  d'ufficio
esperti in materia di agricoltura e/o funzionari e funzionarie  della
Ripartizione provinciale Agricoltura. 
  4. La comunicazione introduttiva  del  tentativo  di  conciliazione
deve contenere l'oggetto della controversia. 
  5. Non e' necessario che le  parti  siano  presenti  personalmente,
purche' siano rappresentate da persone a tal fine  delegate.  A  tale
scopo basta soltanto una procura semplice sottoscritta dalla  persona
rappresentata, che contempli anche il diritto di conciliare. 
  6. L'esito della conciliazione e' formalizzato  in  un  verbale  di
conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal  direttore/dalla
direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o dalla persona
incaricata di esperire il tentativo di conciliazione. 
  7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, nelle materie di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  il  tentativo  di  conciliazione  qui  disciplinato   viene
esperito in luogo del procedimento  di  mediazione  finalizzata  alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali. 
  8. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo  5,  comma
1, del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modifiche.» 
  2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 28  novembre
2001, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi  concernenti
la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso  e
la  determinazione  del  prezzo  di  assunzione   si   osservano   le
disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice
di  procedura  civile.  Il  tentativo   di   conciliazione   previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile e'  esperito  presso
la Ripartizione provinciale Agricoltura. Alla procedura si  applicano
i commi da 2 a 8 dell'articolo 21 della presente legge.»