Art. 4 
 
Modifica  della  legge  provinciale  14   dicembre   1998,   n.   11,
  «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale  14  dicembre
1998, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. Per le finalita' di cui all'articolo 1  la  Giunta  provinciale
puo' concedere  pagamenti  diretti,  contributi  di  parte  corrente,
contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi
per il rimborso di prestiti per: 
    a) investimenti tecnici ed edili  in  aziende  rurali  singole  o
associate; 
    b) investimenti edili e tecnici nonche' la formazione in  imprese
di trasformazione e commercializzazione; 
    c) edilizia abitativa rurale; 
    d) infrastrutture in zone rurali; 
    e) promozione della proprieta' coltivatrice e miglioramento delle
strutture aziendali rurali; 
    f) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare misure  e
investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica; 
    g) miglioramento della zootecnia, del benessere  e  della  salute
animale nonche' promozione dell'attivita'  delle  organizzazioni  nel
settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario; 
    h) mortalita' del bestiame; 
    i) lotta alle epizoozie; 
    j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione; 
    k) rimozione dei danni causati da  calamita'  naturali  o  awerse
condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione; 
    l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli,  azioni
promozionali; 
    m)  miglioramento  qualitativo  e  strutturale  nella  produzione
vegetale; 
    n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante; 
    o) trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione; 
    p) servizi di consulenza; 
    q) innovazione e progetti dimostrativi; 
    r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori; 
    s)  investimenti  finalizzati  a  creare  una   situazione   piu'
favorevole alla famiglia.»