Art. 4 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, «Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura» 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale puo' concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per: a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate; b) investimenti edili e tecnici nonche' la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione; c) edilizia abitativa rurale; d) infrastrutture in zone rurali; e) promozione della proprieta' coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali; f) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare misure e investimenti volti a diffondere l'agricoltura biologica; g) miglioramento della zootecnia, del benessere e della salute animale nonche' promozione dell'attivita' delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario; h) mortalita' del bestiame; i) lotta alle epizoozie; j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di sostituzione; k) rimozione dei danni causati da calamita' naturali o awerse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione; l) produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, azioni promozionali; m) miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale; n) provvedimenti straordinari nella difesa delle piante; o) trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione; p) servizi di consulenza; q) innovazione e progetti dimostrativi; r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori; s) investimenti finalizzati a creare una situazione piu' favorevole alla famiglia.»