Art. 5 Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, le parole: «organi di polizia forestale» sono sostituite con le parole: «appartenenti al Corpo forestale provinciale». 2. L'articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 40-bis (Sospensione del permesso di caccia). - 1. Il direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale nei confronti del cacciatore, a seconda della gravita' dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi: a) esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto; b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d'eta'; c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia; d) per l'infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza pubblica e tutela degli animali. 2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia. 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia.»