Art. 5 
 
Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la
  protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia» 
 
  1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
le parole: «organi di  polizia  forestale»  sono  sostituite  con  le
parole: «appartenenti al Corpo forestale provinciale». 
  2. L'articolo 40-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art.  40-bis  (Sospensione  del  permesso  di  caccia).  -  1.  Il
direttore dell'ufficio provinciale competente per la caccia  dispone,
dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale
nei   confronti   del   cacciatore,   a   seconda   della    gravita'
dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o  del  permesso
d'ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni,  oppure
limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi: 
    a)  esercizio  di  caccia  con  mezzi  vietati  oppure  senza  la
prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante
il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto; 
    b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari  di
specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d'eta'; 
    c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia; 
    d) per l'infrazione delle norme vigenti in materia  di  sicurezza
pubblica e tutela degli animali. 
  2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla  stagione
venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione  della
sospensione del permesso di caccia. 
  3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri  per  la  sospensione
oppure la limitazione del permesso di caccia.»