Art. 6 Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, «Norme per la tutela della qualita' dell'aria» 1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 7-ter (Classificazione e controllo). - 1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l'energia cosi' prodotta. 2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore, costituito da uno o piu' generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore e' esclusivamente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. 3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono rispettare i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all'allegato C. 4. L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicita' e le modalita' dei controlli per gli impianti termici non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3. Nello stesso allegato sono inoltre specificati i tipi d'impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti dai controllori e dalle controllore fumi. L'autorizzazione all'esecuzione dei controlli e' rilasciata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. 5. L'allegato D fissa i requisiti per il "controllore fumi" e la "controllore fumi". I controllori e le controllore fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialita' e corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarita' o violazioni di legge nell'attivita' di controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a carico delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino a 20 volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione; in caso di recidiva la Giunta provinciale revoca al controllore o alla controllora fumi l'autorizzazione a eseguire i controlli di cui al comma 4.»