Art. 6 
 
        Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, 
           «Norme per la tutela della qualita' dell'aria» 
 
  1. Dopo l'articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000,  n.
8, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 7-ter (Classificazione e controllo). -  1.  Per  impianto  di
combustione si intende un dispositivo tecnico in  cui  sono  ossidati
combustibili al fine di utilizzare l'energia cosi' prodotta. 
  2. Per impianto termico  si  intende  un  impianto  di  combustione
destinato alla  produzione  di  calore,  costituito  da  uno  o  piu'
generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile  quando
la produzione di calore e' esclusivamente destinata al  riscaldamento
di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. 
  3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A e B devono
rispettare i valori limite di emissione  e  le  disposizioni  di  cui
all'allegato C. 
  4. L'allegato  D  stabilisce  i  valori  limite  di  emissione,  la
periodicita' e le modalita' dei controlli per  gli  impianti  termici
non rientranti nelle fattispecie di cui  al  comma  3.  Nello  stesso
allegato sono inoltre specificati i tipi d'impianto  e  le  tipologie
dei controlli che possono essere eseguiti  dai  controllori  e  dalle
controllore fumi. L'autorizzazione all'esecuzione  dei  controlli  e'
rilasciata dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. 
  5. L'allegato D fissa i requisiti per il "controllore  fumi"  e  la
"controllore fumi".  I  controllori  e  le  controllore  fumi  devono
soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialita' e corretta
gestione delle informazioni. Se  gli  uffici  provinciali  competenti
accertano delle irregolarita' o violazioni di legge nell'attivita' di
controllo e verifica effettuata dalle persone in argomento, a  carico
delle stesse si applica una sanzione amministrativa da 10 fino  a  20
volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione; in caso  di
recidiva  la  Giunta  provinciale  revoca  al  controllore   o   alla
controllora fumi l'autorizzazione a eseguire i controlli  di  cui  al
comma 4.»