Art. 8 
 
       Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 
                   «Legge urbanistica provinciale» 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della  legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1. La Commissione per la natura, il paesaggio e  lo  sviluppo  del
territorio e' l'organo tecnico-consultivo della  Giunta  provinciale,
preposto ad esprimere pareri e valutazioni tecniche  nell'ambito  dei
procedimenti di sviluppo del territorio e di tutela del paesaggio  di
competenza della Provincia. La Commissione e' composta da: 
    a) il direttore della Ripartizione provinciale Natura,  paesaggio
e sviluppo del territorio, in qualita' di presidente; 
    b)  un  esperto  in  materia  di  pianificazione  territoriale  o
urbanistica; 
    c) un esperto in materia di ecologia del paesaggio; 
    d)  un  esperto  in  materia  di  silvicoltura  designato   dalla
Ripartizione provinciale Foreste; 
    e)  un  esperto  in  materia  di  agricoltura   designato   dalla
Ripartizione provinciale Agricoltura; 
    f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni; 
    g) un esperto in scienze naturali.» 
  2. La rubrica dell'articolo 40 della legge  provinciale  11  agosto
1997,  n.  13,  e  successive   modifiche,   e'   cosi'   sostituita:
«Convenzione con i proprietari o assegnatari». 
  3. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «2. Prima del rilascio di singole concessioni  edilizie  il  comune
stipula  una  convenzione  con  i  proprietari  o  assegnatari  delle
relative aree che preveda: 
    a) l'assunzione a carico del  proprietario  o  degli  assegnatari
degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla
progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,
di  una  quota  parte  di  quelle  opere  che  siano  necessarie  per
allacciare la zona alle opere  esistenti  al  di  fuori  della  zona,
nonche' del contributo per  l'urbanizzazione  secondaria;  gli  oneri
sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa  in  base  al
piano di attuazione. Per i lavori di importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  delegati  ai  proprietari  o  assegnatari,  non   trova
applicazione il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive  modifiche,  in  base  all'articolo  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modifiche; 
    b) i termini entro i quali le opere devono essere realizzate,  in
osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di
attuazione di cui all'articolo 24.» 
  4. L'articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.  13,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 44 (Zone per insediamenti  produttivi).  -  1.  Le  zone  per
insediamenti produttivi sono destinate all'insediamento di  attivita'
industriali, artigianali, di commercio all'ingrosso, di commercio  al
dettaglio e di prestazione di servizi. Nelle  zone  per  insediamenti
produttivi puo' essere svolta anche  attivita'  di  formazione  e  di
aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro, e possono essere
inoltre realizzate strutture d'interesse pubblico. Le attivita' o  la
concentrazione delle stesse  che,  direttamente  o  per  il  traffico
veicolare  indotto,  comportano  forti  emissioni,  anche  odorigene,
nonche' le attivita' di commercio al dettaglio, sono ammissibili solo
in  zone  appositamente  individuate,  mediante  modifica  del  piano
urbanistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali  attivita'
e la disciplina di tali zone  sono  individuate  con  regolamento  di
esecuzione che la Giunta provinciale deve emanare  entro  il  termine
perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Questa disciplina  si  applica  anche  qualora  l'attivita'  a  forte
emissione intenda insediarsi in una zona per attrezzature collettive. 
  2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
e'  disciplinato  nel   rispetto   della   legislazione   statale   e
comunitaria, in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  nonche'  in
conformita'  con  il  dettato  dell'articolo  6  della   Costituzione
italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione  Unesco  del  20
ottobre 2005, in quanto il mantenimento di  una  popolazione  stabile
costituisce elemento di salvaguardia dell'assetto del  territorio  e,
nel caso della provincia di Bolzano, presupposto  per  la  permanenza
delle minoranze linguistiche ivi insediate. 
  3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono  in  zone  di
interesse comunale, di competenza dei rispettivi  comuni,  singoli  o
associati, ed in zone di  interesse  provinciale,  per  le  quali  e'
competente la Provincia. Esse sono  previste  nei  piani  urbanistici
comunali. Per il commercio al  dettaglio  devono  essere  individuate
apposite zone. Per le nuove zone  per  insediamenti  produttivi  deve
essere predisposto un  piano  di  attuazione  la  cui  disciplina  e'
demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione  di
piccoli ampliamenti, oppure se una zona e' destinata all'insediamento
di un'unica impresa. Nel caso di attivita' di commercio al  dettaglio
e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano
di attuazione. In assenza  di  piano  di  attuazione  possono  essere
rilasciate concessioni edilizie per la  ristrutturazione  di  edifici
esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonche'  in
zone produttive in cui siano state edificate piu' del  75  per  cento
delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi  la  superficie
da destinare a spazi ad uso pubblico o  ad  attivita'  collettive,  a
verde pubblico e a parcheggi, e' determinata dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'articolo 45, comma 1. Nel caso di  nuove  attivita'  di
prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio  che  si  insediano
sia in zone per insediamenti  produttivi  esistenti,  che  in  nuove,
devono essere riservati spazi in  sedime  di  zona  per  attrezzature
collettive,  verde  pubblico  e  parcheggi  nella  misura   stabilita
dall'articolo 5, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2  aprile
1968, n. 1444. 
  4.  Al  fine  di  assicurare  che  lo  sviluppo   delle   attivita'
commerciali  sia  compatibile   con   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ambiente urbano, nonche'  con  la  salvaguardia  del  territorio
montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune
e risorsa non rinnovabile e di  assicurare  la  priorita'  del  riuso
edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone  per  insediamenti
produttivi puo' essere  destinato  ad  attivita'  di  prestazione  di
servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25  per  cento
della cubatura ammissibile della  zona,  rispettivamente  il  40  per
cento nei comuni con piu' di 30.000 abitanti. Il piano di  attuazione
puo' prevedere una percentuale inferiore o una  concentrazione  della
quota disponibile per la zona su singoli  lotti.  In  sede  di  prima
applicazione, di dette percentuali, visto l'elevato grado di utilizzo
per le attivita' diverse dal commercio al dettaglio  nelle  zone  per
insediamenti  produttivi  esistenti,  a  seguito   della   disciplina
introdotta  dalla  legge  provinciale  20  agosto  1972,  n.  15,   e
conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10,  almeno
il 90 per  cento  e'  riservato  alle  attivita'  di  prestazione  di
servizi.  Tale  percentuale  e'  soggetta  a  verifica  ed  eventuale
modifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente  articolo,
a seguito  di  una  rilevazione  dell'esistente  distribuzione  delle
attivita' ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e  del  loro
impatto    e    carico    urbanistico    sul    territorio,    svolta
dall'amministrazione provinciale in collaborazione con i  Comuni.  In
relazione  agli  esiti  della   rilevazione,   con   regolamento   di
esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le  attivita'  di
prestazione di servizi, puo' essere abbassato fino al 75  per  cento.
Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12  mesi,  la
percentuale riservata per le  attivita'  di  prestazioni  di  servizi
viene automaticamente ridotta al 75 per cento.  Nella  determinazione
della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene  conto
anche delle attivita' gia' esistenti in base al  previgente  articolo
44-ter, comma 3. Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano
altresi' alle strutture di vendita che all'entrata  in  vigore  della
presente legge sono gia' state  autorizzate  o  hanno  legittimamente
iniziato la propria attivita' nelle zone per insediamenti produttivi,
qualora intendano destinare la propria  superficie  alla  vendita  di
merci diverse da quelle di cui al previ-gente articolo 44-ter,  comma
3, come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895  del
9 dicembre 2013. Fino all'emanazione del regolamento  di  esecuzione,
nelle zone per insediamenti  produttivi  il  commercio  al  dettaglio
viene  esercitato  secondo  la  disciplina  del  previgente  articolo
44-ter, comma 3. 
  5. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
e' ammesso senza limitazioni di superficie  per  le  merci  che,  per
volume   ed   ingombro,   per   difficolta'   connesse   alla    loro
movimentazione, nonche' a causa di eventuali limitazioni al traffico,
non possano essere offerte in  misura  sufficiente  a  soddisfare  la
richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci  sono:
auto e motoveicoli a due o piu' ruote a propulsione autonoma, incluse
le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali
edili,  macchine  utensili  e  combustibili,  mobili  e  bevande   in
confezioni formato all'ingrosso. 
  6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio
esercitato  nella  forma  del  centro  commerciale  e  della   grande
struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e'  soggetto,  nelle
more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile  2007,  n.  2,
alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di  impatto
ambientale di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ove per "autorita' competente" si intende  il  comitato
ambientale di cui all'articolo 3 della  legge  provinciale  5  aprile
2007,  n.  2.  Questa  disciplina  trova  applicazione   anche   alle
comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio
2000, n. 7, e della legge provinciale 16 marzo 2012,  n.  7,  qualora
tali  comunicazioni,  successivamente  all'entrata  in   vigore   del
presente  articolo,  vengano  utilizzate  nella  forma   del   centro
commerciale o della grande struttura di vendita cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
114.» 
  5. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della  legge  provinciale
11 agosto 1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «L'ente competente addebita  ai  proprietari  delle
aree  il  pagamento  delle  relative  quote  dopo  l'ultimazione  dei
lavori.» 
  6. Al comma 3 dell'articolo 48 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13,  e  successive  modifiche,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente  periodo:  «Gli  interventi  successivi  per  la
manutenzione  o  il  potenziamento  delle  opere  di   urbanizzazione
primaria sono di competenza e a carico  del  comune  territorialmente
competente.» 
  7. Al comma 5 dell'articolo 66 della legge  provinciale  11  agosto
1997, n. 13, e successive modifiche, le parole «a scopo residenziale»
sono soppresse. 
  8. Dopo il comma 2 dell'articolo  73  della  legge  provinciale  11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e' inserito  il  seguente
comma: 
  «2-bis.  Nelle  zone  produttive  la  parte   del   contributo   di
concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende
corrisposta  con  il  pagamento  dei  costi  determinati   ai   sensi
dell'articolo 48. Per successivi  interventi  edilizi  in  zone  gia'
urbanizzate che  riguardino  cubature  superiori  rispetto  a  quelle
ammesse al momento dell'urbanizzazione dell'area,  il  contributo  di
urbanizzazione e' calcolato in base alle modalita' di cui al comma  2
del presente articolo.» 
  9. Dopo l'articolo 126 della legge provinciale 11 agosto  1997,  n.
13, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 126).  -  1.
Richiamato l'articolo 30, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito nella legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'articolo 126, comma  1,  della  presente  legge,  in  relazione  al
successivo articolo 134, abrogativo dell'articolo 51 del decreto  del
Presidente della  Giunta  provinciale  23  giugno  1970,  n.  20,  si
interpreta nel senso che, fino alla  emanazione  del  regolamento  di
attuazione di cui al comma 2 dell'articolo 126 della presente  legge,
gli standard urbanistici sono definiti con gli strumenti  urbanistici
di cui all'articolo 21, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.» 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del presente articolo
trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti che abbiano
ad oggetto l'addebito dei costi di urbanizzazione di cui all'articolo
48 della legge provinciale  11  agosto  1997,  n.  13,  e  successive
modifiche, e che al momento dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge non siano ancora definitivi o assolti, ad eccezione  di  quelli
contro i quali, al momento  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge, siano pendenti controversie giuridiche. 
  11. Le attivita' di commercio al dettaglio in zone per insediamenti
produttivi per le  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia stata inoltrata  la  relativa  comunicazione,  ma
alle  quali  non  corrisponda  un  effettivo  esercizio,  nonche'  le
attivita' a cui sia stato dato inizio, ma il cui  esercizio  non  sia
totalmente conforme alla comunicazione inoltrata,  sono  considerate,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere  e
la  relativa   comunicazione   inefficace.   Questa,   se   inoltrata
nuovamente, viene esaminata ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al
comma  4.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   comma   trovano
applicazione anche nel caso in cui l'attivita' non abbia avuto inizio
in  forza  di  provvedimenti  amministrativi,  anche  se  oggetto  di
contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base  a
sentenza passata in giudicato.