Art. 9 Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, «Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica» 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e' inserito il seguente comma: «1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell'energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una societa' di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di societa' dagli stessi partecipate, e puo' partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una societa' gia' esistente. La partecipazione puo' avvenire anche per mezzo di societa' il cui capitale in ultima analisi e' detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia e' autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di societa' da essa partecipate. In considerazione della strategicita' che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa e' finalizzata al coordinamento ed alla piu' efficiente gestione industriale delle attivita' di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta societa' di capitali della titolarita' delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresi' la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.»