Art. 9 
 
Modifica  della  legge  provinciale   10   ottobre   1997,   n.   14,
  «Provvedimenti di  attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 26 marzo 1977,  n.  235,  in  materia  di  produzione  e
  distribuzione di energia elettrica» 
 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  2  della  legge  provinciale  10
ottobre 1997, n. 14, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una  riforma  gestionale
nel settore dell'energia  elettrica  in  Alto  Adige.  A  tale  scopo
promuove la costituzione di una societa' di capitali a partecipazione
totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici  della  provincia  di
Bolzano operanti  nel  settore  a  mezzo  di  societa'  dagli  stessi
partecipate, e puo' partecipare al capitale sociale  della  stessa  o
assumere  partecipazioni  in  una   societa'   gia'   esistente.   La
partecipazione puo' avvenire anche  per  mezzo  di  societa'  il  cui
capitale in ultima analisi e' detenuto per intero dai predetti  enti.
Inoltre la Provincia e' autorizzata al conferimento o  alla  cessione
di azioni o quote di societa' da essa partecipate. In  considerazione
della  strategicita'  che  la  riforma  riveste  per  il   territorio
dell'Alto Adige, essa e' finalizzata al coordinamento  ed  alla  piu'
efficiente gestione industriale delle attivita' di cui all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235,  e
successive modifiche, e comporta, una volta  intervenute  le  formali
intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici,  la
conferma o il trasferimento in  favore  della  predetta  societa'  di
capitali della titolarita' delle autorizzazioni e  delle  concessioni
amministrative, rilasciate  dalla  Provincia  o  dagli  enti  locali,
inerenti ai  vari  rami  aziendali  interessati  dall'aggregazione  e
comporta altresi' la chiusura degli eventuali procedimenti in  corso,
aventi ad oggetto le autorizzazioni e le  concessioni  amministrative
interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo.»