Allegato 
 
Regolamento concernente criteri e modalita'  per  la  concessione  di
  contributi  per  progetti  di  cittadinanza  attiva  presentati  da
  associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1
  a 2-bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n.  5  (Legge
  per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di  garanzia  per  le  loro
  opportunita'). 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento,  in  attuazione  dell'art.  33  della
legge regionale 22 marzo  2012,  n.  5  (Legge  per  l'autonomia  dei
giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), di seguito
legge, disciplina i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di
contributi per la realizzazione di progetti di  cittadinanza  attiva,
di cui all' art. 18, commi da 1 a 2-bis a) della legge, presentati da
associazioni giovanili, anche in rapporto di partenariato  tra  loro,
determinando in particolare: 
      a) le modalita'  di  selezione  dei  progetti  da  ammettere  a
contributo; 
      b) i criteri  di  valutazione  dei  progetti  e  i  criteri  di
priorita'; 
      c) le spese ammissibili; 
      d) le modalita' di comunicazione; 
      e) termini del procedimento. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge sono beneficiari dei
contributi per la realizzazione dei progetti di  cui  all'art.  3  le
associazioni giovanili, di cui all'art. 12 della legge,  iscritte  al
registro regionale delle associazioni giovanili. 
    2. I soggetti di cui al comma  1  possono  proporre  progetti  da
realizzare  singolarmente   o   nell'ambito   di   un   rapporto   di
partenariato. Nel caso di progetti da realizzare  nell'ambito  di  un
rapporto di partenariato il soggetto capofila e' unico beneficiario e
referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Progetti finanziabili 
 
    1.  Sono  considerati  finanziabili  i  progetti  presentati   da
associazioni giovanili che perseguono obiettivi riferiti a una o piu'
finalita' di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge. 
 
                               Art. 4. 
 
 
       Modalita' di comunicazione degli atti del procedimento 
 
    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le  comunicazioni  relative
al  procedimento  amministrativo   contributivo   fra   il   Servizio
competente in materia di politiche giovanili, di seguito Servizio, ed
il beneficiario, avvengono con consegna a mano, a mezzo  raccomandata
a/r ovvero a mezzo di posta elettronica certificata  (PEC).  Ai  fini
dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento,  fanno
fede rispettivamente: 
      a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano; 
      b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda
all'inoltro  a  mezzo   raccomandata,   in   quest'ultimo   caso   la
documentazione e' ritenuta  ammissibile  purche'  pervenga  entro  15
giorni dalla scadenza prevista per la presentazione; 
      c) la marcatura temporale prevista dal sistema di  trasmissione
nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 
    2. Le graduatorie dei  progetti  ammissibili  a  finanziamento  e
l'elenco  dei  progetti  non   ammissibili   a   finanziamento,   con
l'indicazione dei motivi di  inammissibilita',  sono  pubblicate  sul
sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce
comunicazione individuale dell'esito del procedimento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
     Criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorita' 
 
    1. Ai fini della valutazione dei progetti  e  della  formulazione
della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri: 
      a) qualita' del progetto in relazione al contesto  territoriale
di riferimento, alle attivita' previste e alle  metodologie  adottate
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando; 
      b) attinenza  del  progetto  agli  ambiti  tematici  prioritari
individuati nel bando; 
      c)  progetto  presentato  nell'ambito   di   un   rapporto   di
partenariato; 
      d) partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione
del progetto; 
      e) esperienza  e  affidabilita'  del  soggetto  proponente  con
riferimento agli ambiti tematici oggetto del bando; 
      f) partenariato con un Centro di Aggregazione Giovanile; 
      g) ampiezza territoriale delle attivita' previste; 
      h) congruenza delle risorse previste per la  realizzazione  del
progetto; 
      i) cofinanziamento con fondi propri del soggetto  proponente  o
con entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private. 
    2. Nell'applicazione  dei  criteri  di  cui  al  comma  1  si  fa
riferimento agli indicatori  e  ai  relativi  punteggi  elencati  nel
relativo bando di riferimento. 
    3. A parita' di punteggio,  la  posizione  in  graduatoria  viene
determinato dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti  criteri  di
priorita': 
      a)  progetti  che  hanno   ottenuto   un   punteggio   maggiore
nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a); 
      b)  progetti  che  hanno   ottenuto   un   punteggio   maggiore
nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b); 
      c)  progetti  che  hanno   ottenuto   un   punteggio   maggiore
nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d). 
 
                               Art. 6. 
 
 
                 Modalita' di selezione dei progetti 
 
    1. I contributi di cui  al  presente  regolamento  sono  concessi
secondo le modalita' del procedimento valutativo a graduatoria di cui
all'art. 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000,  n.  7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso). 
    2.  Il  Servizio,  attraverso  l'attivita'  istruttoria,  accerta
l'ammissibilita' delle domande, verificandone la regolarita'  formale
e la completezza. 
    3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei
criteri e  delle  priorita'  individuate  dall'art.  5,  nonche'  dei
criteri  specifici  e  dei  punteggi  che  il  bando   riserva   alla
valutazione tecnica di qualita',  da  una  Commissione  nominata  con
decreto del direttore centrale competente  in  materia  di  politiche
giovanili e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore
del Servizio competente in materia di politiche giovanili o da un suo
delegato,  dal  Direttore  del  Servizio  competente  in  materia  di
attivita' culturali o da un suo delegato e  da  un  dipendente  della
Direzione centrale competente in materia di  politiche  giovanili  di
categoria non inferiore a D.  Le  funzioni  di  verbalizzazione  sono
svolte da  un  dipendente  del  Servizio  competente  in  materia  di
politiche giovanili di categoria non inferiore a D. Gli  esiti  della
valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio,  che  elabora
la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. 
    4. Ai fini della valutazione, il Servizio  puo'  avvalersi  della
collaborazione di  altri  dipendenti  dell'Amministrazione  Regionale
ovvero di esperti esterni alla  stessa,  individuati  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente. 
    5.  A  conclusione  dell'istruttoria,  con  decreto  emanato  dal
Direttore centrale competente  in  materia  di  politiche  giovanili,
pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  della  Regione,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  delle
domande, sono approvati: 
      a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente  di  punteggio,
dei  progetti  da  finanziare,  con  l'indicazione  dell'importo  del
contributo regionale rispettivamente assegnato, nonche' dei  progetti
ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse; 
      b) l'elenco dei progetti non ammissibili, con la sintesi  delle
motivazioni di non ammissibilita'. 
    6. A seguito dell'adozione del decreto di  cui  al  comma  5,  il
Servizio  comunica  ai  beneficiari  l'assegnazione  del  contributo,
fissando il termine  perentorio,  non  superiore  a  20  giorni,  per
l'accettazione dello  stesso.  Il  beneficiario  entro  tale  termine
comunica la relativa accettazione. 
    Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il  beneficiario  e'
escluso dalla concessione del contributo. 
    7. Nel caso di  rinuncia  o  di  esclusione  dal  contributo,  si
procede allo scorrimento della graduatoria. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. La spesa per essere ammissibile rispetta i  seguenti  principi
generali: 
      a) e' relativa al progetto; 
      b) e' sostenuta  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda, e'  riferibile  al  periodo  di  durata  del  progetto
finanziato ed e' sostenuta entro  il  termine  di  presentazione  del
rendiconto; 
      c) e' sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento. 
    2. Sono ammissibili le seguenti spese, anche in quota parte: 
      a) spese per prestazioni di servizi; 
      b) spese relative al personale assunto per la realizzazione del
progetto; 
      c) spese di viaggio, vitto, alloggio; 
      d) spese per l'acquisto di beni di facile consumo; 
      e)  spese  di  affitto  sale  e   noleggio   di   materiali   e
attrezzature; 
      f) spese di produzione e divulgazione di materiale  informativo
e promozionale; 
      g) spese per oneri  fiscali,  previdenziali,  assicurativi,  se
obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano  effettivamente
a carico. 
    3. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta
sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Non sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) per premi in denaro, borse di studio e iscrizioni a corsi; 
      b) di rappresentanza, catering, rinfreschi e gadget; 
      c) per l'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati; 
      d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; 
      e) per interessi e altri oneri finanziari. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                  Divieto di cumulo dei contributi 
 
    1. I contributi concessi ai sensi del  presente  Regolamento  non
sono cumulabili con  altri  finanziamenti  regionali  per  lo  stesso
progetto. 
 
                              Art. 10. 
 
 
      Documentazione comprovante la realizzazione del progetto 
 
    1. Il soggetto beneficiario tiene a  disposizione  del  Servizio,
presso la propria sede, la documentazione per cui e'  stato  concesso
il contributo e comprovante la realizzazione del progetto. 
    2. Tutti i prodotti e la  documentazione  realizzata  nell'ambito
del progetto, in  particolare  rassegna  stampa,  volantini,  inviti,
manifesti, messaggi pubblicitari devono essere conservati  presso  la
sede del beneficiario. 
    3. La documentazione giustificativa della spesa e'  intestata  al
soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso,  con
l'indicazione  che  la  spesa  e'   stata   sostenuta,   anche   solo
parzialmente, con contributo regionale e riportando gli  estremi  del
decreto di concessione. 
    4. La documentazione giustificativa  della  spesa  e'  costituita
dalla  fattura  o  documento  equivalente,  corredati  dal  documento
attestante l'avvenuto pagamento,  quale  l'estratto  conto.  Ai  fini
della prova di avvenuto pagamento, non e' ammessa la dichiarazione di
quietanza del soggetto che ha emesso il documento  fiscale,  salvo  i
casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 
    5. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro  il  limite
di legge. In tali casi la fattura e' quietanzata e  sottoscritta  dal
fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il  fornitore  rilascia
dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 
    6.  Gli  scontrini   fiscali   sono   ammessi   quale   documento
giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono
riferibili al soggetto beneficiario  e  permettono  di  conoscere  la
natura del bene o del servizio acquistato. 
    7. Il pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  servizi  e'
comprovato da fattura o ricevuta e relativo modello F24. Nel caso  di
F24  cumulativi,  il  soggetto  beneficiario  redige   un   prospetto
analitico che dettaglia la composizione del pagamento. 
    8. I  rimborsi  di  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sono
comprovati da dichiarazione attestante i dati  relativi  al  soggetto
rimborsato e la motivazione della spesa cui si riferisce il rimborso.
Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli
fatture e altri documenti contabili che attestano la spesa  sostenuta
dal soggetto rimborsato. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                       Obblighi di pubblicita' 
 
    1. Tutte le attivita' promozionali e di comunicazione relative al
progetto  devono  riportare  il   logo   della   Regione   e   quelli
eventualmente previsti dal Bando. 
    2.  Il  beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  a   comunicare
anticipatamente  al  Servizio  tutti  gli  eventi  e  le   iniziative
pubbliche da realizzare nell'ambito del progetto. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                      Termini del procedimento 
 
    1. Il termine per la  conclusione  del  procedimento  e'  di  180
giorni. 
    2. Il Servizio approva la graduatoria entro 60 giorni dal termine
finale di ricevimento delle domande, ai sensi dell'art. 6, comma 5. 
    3.  Il  Servizio  concede  il  contributo  entro  60  giorni  dal
ricevimento  dell'accettazione  di  cui  all'art.  6,  comma   6,   e
contestualmente eroga un  acconto  corrispondente  al  70  per  cento
dell'ammontare concesso, compatibilmente con i vincoli derivanti  dal
bilancio e dall'applicazione del patto di stabilita' e di crescita. 
    4. Il Servizio eroga la  quota  rimanente  del  contributo  entro
novanta giorni dalla  data  di  ricevimento  del  rendiconto,  previa
verifica  della  correttezza  dello  stesso,  compatibilmente  con  i
vincoli derivanti dal  bilancio  e  dall'applicazione  del  patto  di
stabilita' e di crescita. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Il rendiconto  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione
dell'iniziativa e' presentato al Servizio, con le modalita'  previste
dal bando stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.  43
della legge regionale 7/2000. 
    2. In applicazione del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale
5/2012,  le  spese  relative  ai  contributi  di  cui   al   presente
regolamento sono rendicontate fino al totale del contributo concesso. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                           Rinvio al bando 
 
    1. Sono definiti nel bando: 
      a) obiettivi e contenuti dei progetti finanziabili; 
      b) le modalita',  comprensive  del  termine,  di  presentazione
della domanda; 
      c) indicatori per la valutazione dei singoli criteri e relativo
punteggio; 
      d) la modalita' ed i criteri di quantificazione  degli  importi
dei contributi, i limiti massimi  e  minimi  dei  contributi  stessi,
nonche' l'eventuale cofinanziamento richiesto ai beneficiari; 
      e) le modalita' di rendicontazione nel rispetto della normativa
regionale vigente in materia; 
      f) le ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi; 
      g) i termini iniziali e finali dei progetti. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Il Servizio puo' effettuare ispezioni e  controlli,  ai  sensi
dell'art. 44 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In via di prima applicazione, in conformita' a quanto disposto
dall'art. 34, comma 7, della legge, fino all'entrata  in  vigore  del
regolamento che disciplina le modalita' di iscrizione,  cancellazione
e aggiornamento e le modalita' di tenuta del registro di cui all'art.
11, comma 1, della  legge,  per  le  associazioni  giovanili  di  cui
all'art. 2, comma 1, si prescinde dal requisito  dell'iscrizione  nel
registro  medesimo.  Al  fine  di  consentire   la   verifica   della
sussistenza dei requisiti di cui agli articoli  11,  comma  2,  e  12
della legge, dette associazioni presentano unitamente alla domanda di
contributo la seguente documentazione: 
      a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui  emergano
i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettere  a),  b),  c)  e  d)
della legge; 
      b)   dichiarazione   attestante   che   l'associazione   svolge
prevalentemente la propria attivita' nel Friuli Venezia Giulia,  come
previsto all'art. 11, comma 2, della legge; 
      c)  l'elenco  degli  associati  e  dei  componenti  dell'organo
direttivo con l'indicazione delle rispettive date di nascita. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso). 
 
                              Art. 18. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli Venezia Giulia. 
Visto: Il Presidente: Serracchiani