Allegato Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per progetti di cittadinanza attiva presentati da associazioni giovanili, in attuazione degli articoli 18, commi da 1 a 2-bis a), e 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, di cui all' art. 18, commi da 1 a 2-bis a) della legge, presentati da associazioni giovanili, anche in rapporto di partenariato tra loro, determinando in particolare: a) le modalita' di selezione dei progetti da ammettere a contributo; b) i criteri di valutazione dei progetti e i criteri di priorita'; c) le spese ammissibili; d) le modalita' di comunicazione; e) termini del procedimento. Art. 2. Beneficiari 1. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 le associazioni giovanili, di cui all'art. 12 della legge, iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di progetti da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato il soggetto capofila e' unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione Regionale. Art. 3. Progetti finanziabili 1. Sono considerati finanziabili i progetti presentati da associazioni giovanili che perseguono obiettivi riferiti a una o piu' finalita' di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge. Art. 4. Modalita' di comunicazione degli atti del procedimento 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra il Servizio competente in materia di politiche giovanili, di seguito Servizio, ed il beneficiario, avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente: a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano; b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, in quest'ultimo caso la documentazione e' ritenuta ammissibile purche' pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione; c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 2. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilita', sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento. Art. 5. Criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorita' 1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri: a) qualita' del progetto in relazione al contesto territoriale di riferimento, alle attivita' previste e alle metodologie adottate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando; b) attinenza del progetto agli ambiti tematici prioritari individuati nel bando; c) progetto presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato; d) partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione del progetto; e) esperienza e affidabilita' del soggetto proponente con riferimento agli ambiti tematici oggetto del bando; f) partenariato con un Centro di Aggregazione Giovanile; g) ampiezza territoriale delle attivita' previste; h) congruenza delle risorse previste per la realizzazione del progetto; i) cofinanziamento con fondi propri del soggetto proponente o con entrate provenienti da altre fonti, pubbliche o private. 2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati nel relativo bando di riferimento. 3. A parita' di punteggio, la posizione in graduatoria viene determinato dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorita': a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a); b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b); c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d). Art. 6. Modalita' di selezione dei progetti 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalita' del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Il Servizio, attraverso l'attivita' istruttoria, accerta l'ammissibilita' delle domande, verificandone la regolarita' formale e la completezza. 3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorita' individuate dall'art. 5, nonche' dei criteri specifici e dei punteggi che il bando riserva alla valutazione tecnica di qualita', da una Commissione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di politiche giovanili e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attivita' culturali o da un suo delegato e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di politiche giovanili di categoria non inferiore a D. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di politiche giovanili di categoria non inferiore a D. Gli esiti della valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. 4. Ai fini della valutazione, il Servizio puo' avvalersi della collaborazione di altri dipendenti dell'Amministrazione Regionale ovvero di esperti esterni alla stessa, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di politiche giovanili, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande, sono approvati: a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonche' dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse; b) l'elenco dei progetti non ammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 6. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio, non superiore a 20 giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il beneficiario e' escluso dalla concessione del contributo. 7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria. Art. 7. Spese ammissibili 1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali: a) e' relativa al progetto; b) e' sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda, e' riferibile al periodo di durata del progetto finanziato ed e' sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto; c) e' sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento. 2. Sono ammissibili le seguenti spese, anche in quota parte: a) spese per prestazioni di servizi; b) spese relative al personale assunto per la realizzazione del progetto; c) spese di viaggio, vitto, alloggio; d) spese per l'acquisto di beni di facile consumo; e) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature; f) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale; g) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico. 3. Sono ammissibili le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile. Art. 8. Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili le seguenti spese: a) per premi in denaro, borse di studio e iscrizioni a corsi; b) di rappresentanza, catering, rinfreschi e gadget; c) per l'acquisto di beni immobili o beni mobili registrati; d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari; e) per interessi e altri oneri finanziari. Art. 9. Divieto di cumulo dei contributi 1. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali per lo stesso progetto. Art. 10. Documentazione comprovante la realizzazione del progetto 1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione per cui e' stato concesso il contributo e comprovante la realizzazione del progetto. 2. Tutti i prodotti e la documentazione realizzata nell'ambito del progetto, in particolare rassegna stampa, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari devono essere conservati presso la sede del beneficiario. 3. La documentazione giustificativa della spesa e' intestata al soggetto beneficiario ed e' annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa e' stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione. 4. La documentazione giustificativa della spesa e' costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova di avvenuto pagamento, non e' ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui e' consentito il pagamento in contanti. 5. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura e' quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati. 6. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato. 7. Il pagamento dei compensi per prestazioni di servizi e' comprovato da fattura o ricevuta e relativo modello F24. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario redige un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento. 8. I rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la motivazione della spesa cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture e altri documenti contabili che attestano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Art. 11. Obblighi di pubblicita' 1. Tutte le attivita' promozionali e di comunicazione relative al progetto devono riportare il logo della Regione e quelli eventualmente previsti dal Bando. 2. Il beneficiario del contributo e' tenuto a comunicare anticipatamente al Servizio tutti gli eventi e le iniziative pubbliche da realizzare nell'ambito del progetto. Art. 12. Termini del procedimento 1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di 180 giorni. 2. Il Servizio approva la graduatoria entro 60 giorni dal termine finale di ricevimento delle domande, ai sensi dell'art. 6, comma 5. 3. Il Servizio concede il contributo entro 60 giorni dal ricevimento dell'accettazione di cui all'art. 6, comma 6, e contestualmente eroga un acconto corrispondente al 70 per cento dell'ammontare concesso, compatibilmente con i vincoli derivanti dal bilancio e dall'applicazione del patto di stabilita' e di crescita. 4. Il Servizio eroga la quota rimanente del contributo entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto, previa verifica della correttezza dello stesso, compatibilmente con i vincoli derivanti dal bilancio e dall'applicazione del patto di stabilita' e di crescita. Art. 13. Rendicontazione della spesa 1. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa e' presentato al Servizio, con le modalita' previste dal bando stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 7/2000. 2. In applicazione del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 5/2012, le spese relative ai contributi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino al totale del contributo concesso. Art. 14. Rinvio al bando 1. Sono definiti nel bando: a) obiettivi e contenuti dei progetti finanziabili; b) le modalita', comprensive del termine, di presentazione della domanda; c) indicatori per la valutazione dei singoli criteri e relativo punteggio; d) la modalita' ed i criteri di quantificazione degli importi dei contributi, i limiti massimi e minimi dei contributi stessi, nonche' l'eventuale cofinanziamento richiesto ai beneficiari; e) le modalita' di rendicontazione nel rispetto della normativa regionale vigente in materia; f) le ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi; g) i termini iniziali e finali dei progetti. Art. 15. Ispezioni e controlli 1. Il Servizio puo' effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000. Art. 16. Norma transitoria 1. In via di prima applicazione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 34, comma 7, della legge, fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalita' di iscrizione, cancellazione e aggiornamento e le modalita' di tenuta del registro di cui all'art. 11, comma 1, della legge, per le associazioni giovanili di cui all'art. 2, comma 1, si prescinde dal requisito dell'iscrizione nel registro medesimo. Al fine di consentire la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11, comma 2, e 12 della legge, dette associazioni presentano unitamente alla domanda di contributo la seguente documentazione: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui emergano i requisiti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge; b) dichiarazione attestante che l'associazione svolge prevalentemente la propria attivita' nel Friuli Venezia Giulia, come previsto all'art. 11, comma 2, della legge; c) l'elenco degli associati e dei componenti dell'organo direttivo con l'indicazione delle rispettive date di nascita. Art. 17. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia. Visto: Il Presidente: Serracchiani