(Pubblicato nel 2° supplemento al  Bollettino Ufficiale 
         della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 121  della  Costituzione  (come  modificato  dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11; 
  Visto il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  17-584  del  18
novembre 2014 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento  regionale
2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilita'  del
fondo e modalita' di attuazione della legge regionale 17 marzo  2008,
n. 11, 'Istituzione di un fondo di  solidarieta'  per  il  patrocinio
legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti')". 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche all'articolo 1 del regolamento 
                   regionale 2 marzo 2009, n. 3/R 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 1 del  regolamento  regionale  2  marzo
2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilita' del fondo  e
modalita' di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008,  n.  11,
'Istituzione di un Fondo di solidarieta'  per  il  patrocinio  legale
alle donne vittime di violenza e maltrattamenti), e'  sostituito  dal
seguente: 
    "1. Ai sensi della legge  regionale  17  marzo  2008,  n.  11  e'
istituito il "Fondo di solidarieta' per  il  patrocinio  legale  alle
donne vittime di violenza  e  maltrattamenti".  La  Regione,  per  la
gestione  dello  stesso,  puo',  attraverso  specifica   convenzione,
individuare  un  soggetto  attuatore  che  svolga  le   funzioni   di
gestore.".