(Pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 20 novembre 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11; Visto il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-584 del 18 novembre 2014 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilita' del fondo e modalita' di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti')". Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilita' del fondo e modalita' di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti), e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 e' istituito il "Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". La Regione, per la gestione dello stesso, puo', attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore.".