Art. 2 
 
            Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento 
                   regionale 2 marzo 2009, n. 3/R 
 
  1. L'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R,  e'
sostituito  dal  seguente:  "Art.  2.  (Soggetti  beneficiari   degli
interventi) 
  1. Possono accedere al Fondo, con le modalita' di cui  all'articolo
3,  le  donne,  senza  limite  di  eta',  vittime   di   violenza   e
maltrattamenti che: 
    a) siano domiciliate in Piemonte; 
    b) abbiano  subito  un  reato  con  connotazioni  di  violenza  o
maltrattamenti contro  le  donne,  compreso  tra  quelli  di  seguito
indicati nell'Allegato A al presente regolamento; 
    c) il reato per il quale  intendano  avviare  azione  legale  sia
stato consumato o tentato sul territorio piemontese; 
    d) sono altresi' ammesse al Fondo anche le  spese  connesse  alle
attivita' relative all'esecuzione della sentenza; 
    e) abbiano un reddito personale non superiore a sei volte  quanto
previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio  a  spese
dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si  considera
unicamente il reddito individuale della donna denunciante. 
  2. Per quanto  riguarda  i  procedimenti  in  materia  civile  sono
ammessi  al  Fondo  quelli  connessi  a   profili   di   violenza   e
maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla  violenza
di genere. 
  3. I procedimenti che si chiudono con remissione della querela sono
liquidati con un compenso  non  superiore  a  1.500,00  euro,  previa
relazione del Consiglio  dell'Ordine  competente  sulle  ragioni  che
hanno  motivato  la  remissione  stessa.  Dette  motivazioni   devono
comprovare che  la  scelta  di  rimettere  la  querela  sia  comunque
coerente con le finalita' della legge. 
  4. Nel caso di persona minorenne o di persona la cui  capacita'  di
agire sia limitata o compromessa, la domanda puo'  essere  presentata
da  chi  esercita  la  tutela  legale  o  svolge   le   funzioni   di
amministratore di sostegno. 
  5. Nel caso di omicidio,  la  domanda  puo'  essere  presentata  da
persona che abbia la qualita' di erede. 
  6. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio
a spese dello stato possono accedere al Fondo solo per le  spese  che
non rientrano nella suddetta normativa.".