Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R 1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, e' sostituito dal seguente: "1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruita' pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa alla Regione ovvero all'Ente gestore.".