Art. 3 
 
              Modifiche all'articolo 4 del regolamento 
                   regionale 2 marzo 2009, n. 3/R 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 del  regolamento  regionale  2  marzo
2009, n. 3/R, e' sostituito dal seguente: 
    "1. L'erogazione del contributo avviene al  termine  di  ciascuna
fase processuale o del mandato come previsto in tema di patrocinio  a
spese dello Stato, sulla base di una richiesta di  liquidazione  che,
corredata da  un  parere  di  congruita'  pronunciato  dal  Consiglio
dell'Ordine, deve  essere  trasmessa  alla  Regione  ovvero  all'Ente
gestore.".