Art. 4 Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R 1. L'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, e' sostituito dal seguente: "Art. 5.(Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento) 1. Le controversie relative all' applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da: a) due rappresentanti della Regione nominati rispettivamente dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura; b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato; c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui e' iscritto l'avvocato patrocinante. 2. La Regione ovvero l'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica.". Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, addi' 18 novembre 2014. CHIAMPARINO (Omissis).