Art. 4 
 
            Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento 
                   regionale 2 marzo 2009, n. 3/R 
 
  1. L'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R,  e'
sostituito dal  seguente:  "Art.  5.(Risoluzione  delle  controversie
interpretative del regolamento) 
  1.  Le  controversie  relative  all'  applicazione   del   presente
regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono  affrontate
e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione
paritetica composta da: 
    a) due  rappresentanti  della  Regione  nominati  rispettivamente
dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e dalla
Direzione Affari istituzionali e Avvocatura; 
    b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato; 
    c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  a
cui e' iscritto l'avvocato patrocinante. 
  2.  La  Regione  ovvero  l'Ente  gestore  svolge  le  funzioni   di
segreteria della Commissione paritetica.". 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
 
    Torino, addi' 18 novembre 2014. 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).