(Pubblicata nel suppl. ord. n. 23 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: INDICE Titolo I - FINALITA' E PRINCIPI Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 oggetto e finalita' Art. 2 assetto istituzionale Art. 3 principi Titolo II - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI Capo I - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE Art. 4 Piano di riordino territoriale Capo II - COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI Art. 5 Unioni territoriali intercomunali Art. 6 modalita' di adesione alle Unioni Art. 7 disposizioni per la costituzione delle Unioni Capo III - PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI Art. 8 programma annuale delle fusioni di comuni Art. 9 variazione di Unioni a seguito di fusioni di comuni Titolo III - ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITA' LINGUISTICA Capo I - AUTONOMIA NORMATIVA Art. 10 statuti Art. 11 regolamenti Capo II - ORGANI ISTITUZIONALI Art. 12 organi dell'unione Art. 13 assemblea Art. 14 Presidente Art. 15 organo di revisione Art. 16 commissioni intercomunali Capo III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE Art. 17 Piano dell'unione Art. 18 Direttore Art. 19 organizzazione degli uffici e dei servizi Art. 20 Subambiti Capo IV - ASSEMBLEE DI COMUNITA' LINGUISTICA Art. 21 Assemblee di comunita' linguistica Art. 22 organizzazione e funzioni dell'assemblea di comunita' linguistica Titolo IV - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE Capo I - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE Art. 23 funzioni esercitate dall'unione Art. 24 accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione Art. 25 altre disposizioni in materia di funzioni Capo II - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI Art. 26 funzioni comunali esercitate dall'unione Art. 27 funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione Art. 28 delega di funzioni comunali all'unione Art. 29 regime differenziato Art. 30 funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione Art. 31 sportello per il cittadino Capo III - TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI Art. 32 funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali Art. 33 trasferimento o delega di funzioni regionali ai comuni Capo IV - PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI Art. 34 atto di ricognizione Art. 35 piano di subentro Titolo V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE Capo I - SUPERAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE Art. 36 soppressione delle comunita' montane Art. 37 procedura di ricognizione Art. 38 piano di successione e subentro Art. 39 trasformazione delle comunita' montane in Unioni Capo II - SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE Art. 40 scioglimento di forme collaborative Titolo VI - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE Capo I - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI Art. 41 riforma della finanza locale Art. 42 supporto finanziario regionale agli enti locali Capo II - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE Art. 43 finalita' della Centrale unica di committenza regionale Art. 44 attivita' della Centrale unica Art. 45 Convenzioni quadro Art. 46 aggiudicazione di appalti su delega Art. 47 Programma annuale Art. 48 Programmazione per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali Art. 49 attivita' di committenza per gli enti locali della Regione Art. 50 Promozione di sistemi informatizzati Art. 51 modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 Art. 52 clausola valutativa Art. 53 prima programmazione delle attivita' della Centrale unica Art. 54 dotazioni e forme di collaborazione Art. 55 utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale Titolo VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Capo I - NORME TRANSITORIE Art. 56 trasferimento di personale all'unione Capo II - NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI Art. 57 indice demografico Art. 58 tutela della minoranza linguistica slovena Art. 59 Osservatorio per la riforma Art. 60 potere sostitutivo Art. 61 Strade provinciali Art. 62 sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 Art. 63 sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 Art. 64 sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2006 Art. 65 sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 6/2006 Art. 66 modifica all'art. 6 della legge regionale 17/2014 Art. 67 modifiche all'art. 19 della legge regionale 17/2014 Art. 68 adeguamento dei distretti sanitari Art. 69 abrogazioni Art. 70 reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale n. 33/2002 Art. 71 rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014 Art. 72 misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali Art. 73 interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme Art. 74 norme finanziarie Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformita', l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonche' l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.