Art. 12 Organi dell'unione 1. Sono organi dell'unione l'assemblea, il presidente e il collegio dei revisori. 2. Lo statuto delle unioni composte da almeno dieci comuni ovvero da almeno 100.000 abitanti puo' prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione. 3. L'ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'assemblea. 4. L'assemblea, il presidente e l'ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennita' o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.