Art. 12 
 
                         Organi dell'unione 
 
  1. Sono organi dell'unione l'assemblea, il presidente e il collegio
dei revisori. 
  2. Lo statuto delle unioni composte da almeno dieci  comuni  ovvero
da almeno 100.000 abitanti puo' prevedere l'istituzione di un ufficio
di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina  le
competenze e la relativa composizione. 
  3. L'ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge  le  funzioni
non attribuite dallo statuto al Presidente e all'assemblea. 
  4. L'assemblea, il presidente e l'ufficio  di  presidenza,  qualora
istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica, da amministratori in carica ai  quali  non  possono  essere
attribuiti  retribuzioni,  gettoni,  indennita'   o   emolumenti   in
qualsiasi forma percepiti.