Art. 14 
 
                             Presidente 
 
  1. Il Presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti. 
  2. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'unione; nomina il
vicepresidente e i componenti  dell'ufficio  di  presidenza,  qualora
istituito; convoca e presiede l'assemblea e l'ufficio di  presidenza;
nomina il  direttore,  sovrintende  al  funzionamento  degli  uffici,
attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i  responsabili  degli
uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti  dell'unione  in  enti,
aziende e istituzioni. 
  3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non  diversamente
previsto dallo statuto,  e  puo'  essere  sfiduciato  dall'assemblea,
secondo le modalita' dallo stesso disciplinate;  in  tal  caso,  sino
all'insediamento del successore,  le  funzioni  del  Presidente  sono
esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero  di  abitanti
il quale convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. 
  4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'unione, in
caso di decadenza dalla  carica  di  componente  dell'assemblea,  per
effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza
del  mandato  elettorale,  il  Presidente  mantiene  l'incarico  sino
all'elezione del proprio successore. Non si considera  cessato  dalla
carica il Sindaco rieletto. 
  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento. Salvo quanto previsto dai  commi  3  e  4,  in  caso  di
cessazione anticipata dalla carica,  il  Vicepresidente  esercita  le
funzioni del Presidente sino alla nuova elezione. 
  6.  Il  Presidente  puo'  delegare  al  vicepresidente,  a  singoli
componenti dell'assemblea o  a  singoli  componenti  dell'ufficio  di
presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attivita'.