Art. 14 Presidente 1. Il Presidente e' eletto dall'assemblea tra i suoi componenti. 2. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'unione; nomina il vicepresidente e i componenti dell'ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'assemblea e l'ufficio di presidenza; nomina il direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'unione in enti, aziende e istituzioni. 3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e puo' essere sfiduciato dall'assemblea, secondo le modalita' dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. 4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto. 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione. 6. Il Presidente puo' delegare al vicepresidente, a singoli componenti dell'assemblea o a singoli componenti dell'ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attivita'.