Art. 16 Commissioni intercomunali 1. Lo statuto puo' prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell'attivita' dell'assemblea, composte da consiglieri comunali dei comuni compresi nell'unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento. 2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell'assemblea. 3. La decadenza da consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell'assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni.