Art. 16 
 
                      Commissioni intercomunali 
 
  1.  Lo  statuto  puo'  prevedere  la  costituzione  di  commissioni
consultive intercomunali a  supporto  dell'attivita'  dell'assemblea,
composte da consiglieri comunali dei comuni compresi nell'unione,  ne
disciplina la composizione e il funzionamento. 
  2. Le commissioni  sono  istituite  con  atto  del  Presidente,  su
proposta dell'assemblea. 
  3. La decadenza da consigliere comunale comporta automaticamente la
decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente,  su
proposta dell'assemblea, surroga il componente decaduto entro  trenta
giorni.