Art. 17 Piano dell'unione 1. Il Piano dell'unione e' lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unita' produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalita' di realizzazione. 2. Il Piano dell'unione ha durata triennale e include il contenuto del Piano generale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131). 3. In sede di prima applicazione il Piano dell'unione e' approvato dall'assemblea entro novanta giorni dalla data di insediamento. 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano dell'unione e dei relativi aggiornamenti annuali, l'assemblea approva la relazione annuale sull'attuazione del Piano, in ordine alla quale i consigli dei comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.