Art. 17 
 
                          Piano dell'unione 
 
  1.  Il  Piano  dell'unione  e'  lo   strumento   partecipativo   di
programmazione e pianificazione che costituisce l'atto  di  indirizzo
generale delle politiche amministrative  dell'unione  anche  al  fine
dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della  formazione  e
sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni  tra
unita' produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio
attivo e attrattivo dal punto  di  vista  sociale  ed  economico.  Il
Piano,  sulla  base  dell'analisi  della  situazione  socio-economica
condivisa dai principali portatori di interesse operanti  nell'ambito
territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione  dell'unione
gli obiettivi prioritari da  perseguire  individuando  tempistiche  e
modalita' di realizzazione. 
  2. Il Piano dell'unione ha durata triennale e include il  contenuto
del Piano generale di sviluppo di  cui  all'art.  13,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione dei principi
fondamentali in materia di armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  a
norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131). 
  3. In sede di prima applicazione il Piano dell'unione e'  approvato
dall'assemblea entro novanta giorni dalla data di insediamento. 
  4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano dell'unione  e
dei relativi aggiornamenti annuali, l'assemblea approva la  relazione
annuale sull'attuazione del Piano, in ordine alla  quale  i  consigli
dei comuni aderenti esprimono il proprio parere  entro  i  successivi
sessanta giorni.