Art. 18 
 
                              Direttore 
 
  1. Lo statuto  puo'  prevedere  che  la  gestione  dell'unione  sia
affidata a un direttore nominato dal Presidente. 
  2. Il direttore e'  l'organo  di  responsabilita'  manageriale  cui
compete l'attivita' di  gestione  per  l'attuazione  degli  indirizzi
programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi  di  governo
dell'unione.  Le  funzioni  del  direttore  sono  disciplinate  dallo
statuto  e  sono  esercitate  secondo  le  modalita'   previste   con
regolamento. 
  3. L'incarico di direttore  e'  conferito,  previa  selezione,  con
contratto di lavoro a tempo  determinato  di  diritto  privato  a  un
dirigente dell'unione o ad altro dirigente  del  comparto  unico  del
pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali  o
provinciali in servizio presso enti locali del territorio  regionale.
Qualora l'incarico sia conferito a  un  dirigente  dell'unione  o  ad
altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego  regionale  e
locale, il medesimo e' collocato in  aspettativa  senza  assegni  per
tutta la durata dell'incarico; il  servizio  prestato  in  forza  del
contratto a tempo determinato e' utile ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza nonche' dell'anzianita'  di  servizio.  Il
conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali
in  servizio  presso  enti  locali  del   territorio   regionale   e'
subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo  l'ordinamento
di riferimento. 
  4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le  modalita'
di cui al comma 3, lo stesso e' conferito, in esito a una procedura a
evidenza  pubblica,  con  contratto  di  diritto  privato   a   tempo
determinato a soggetto in  possesso  del  diploma  di  laurea  almeno
quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata
alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso
amministrazioni pubbliche, enti di  diritto  pubblico  o  privato,  o
attraverso attivita' professionali  pertinenti  con  le  funzioni  da
svolgere. 
  5. All'incarico di direttore si applica la disciplina dei contratti
collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto
unico. Il direttore continua a esercitare le  proprie  funzioni  sino
alla nomina del suo successore da effettuare  entro  sessanta  giorni
dalla elezione del nuovo Presidente.