Art. 19 
 
              Organizzazione degli uffici e dei servizi 
 
  1.  L'unione  provvede  alla  determinazione  del  proprio  assetto
organizzativo, nonche' alla gestione del personale nell'ambito  della
propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria,  secondo  i
principi stabiliti dalla legge e dallo statuto. 
  2. L'organizzazione degli uffici  e  dei  servizi  si  articola  in
strutture operative organizzate in  modo  da  assicurare  l'esercizio
piu' efficace delle funzioni loro attribuite e secondo  il  principio
di  strumentalita'  rispetto   al   conseguimento   degli   obiettivi
determinati dall'amministrazione. 
  3. L'organizzazione delle strutture e  la  gestione  del  personale
sono volte al perseguimento di migliori  livelli  di  efficienza,  di
efficacia  e  funzionalita',  secondo   principi   di   economicita',
flessibilita' e adattabilita' in rapporto alle funzioni e ai  compiti
esercitati.