Art. 19 Organizzazione degli uffici e dei servizi 1. L'unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonche' alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto. 2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio piu' efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalita' rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione. 3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalita', secondo principi di economicita', flessibilita' e adattabilita' in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.