Art. 2 Assetto istituzionale 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge. 2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei-bisogni del cittadino.