Art. 2 
 
                        Assetto istituzionale 
 
  1. L'ordinamento degli  enti  locali  della  Regione  si  basa  sui
comuni, quali enti autonomi con propri statuti,  poteri  e  funzioni,
secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale
e dalla presente legge. 
  2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e
la  definizione  delle  rispettive   funzioni   sono   orientati   al
soddisfacimento dei-bisogni del cittadino.